Con tre diverse Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2022 sono stati istituiti i codici tributo da inserire nei modelli F24 per poter utilizzare tre crediti d’imposta nuovi.
Con la Risoluzione n. 42 del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per usufruire del credito d’imposta previsto per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit.
Ricordiamo che il “Decreto Rilancio” del maggio del 2020 ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50 % dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto stesso alla data del 31 dicembre 2021. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in un modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo istituito è il codice “6976“. Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso il cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito d’imposta.
Con la Risoluzione n. 43 del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta introdotto dal Decreto “Sostegni-bis” del maggio del 2021 per il restauro e per gli altri interventi conservativi su immobili di interesse storico ed artistico.
Ricordiamo che il Decreto “Sostegni-bis” ha previsto l’istituzione di un Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico ed artistico soggetti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Grazie a tale Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo tali immobili potrà essere riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili, utilizzabile in compensazione in un modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
Il codice tributo istituito è il codice “6979“. Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso il cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il credito d’imposta.
Infine, con la Risoluzione n. 44 del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo ed all’acquisizione di competenze manageriali.
In particolare, la Legge di Bilancio per il 2021, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese ed al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo ed all’acquisizione di competenze manageriali.
Il credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il codice tributo istituito è il codice “6980“. Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso il cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il credito d’imposta.