La possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale legata all’acquisto della “prima casa”, anche tramite una dichiarazione integrativa o sostitutiva, è subordinata al limite temporale della notifica dell’avviso di rettifica per la maggiore imposta dovuta.
Richiesta oltre il termine ordinario di dodici mesi
Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni (Tus), è possibile presentare una dichiarazione di successione oltre i dodici mesi dall’apertura della successione, purché ciò avvenga entro precisi limiti temporali. Questo è possibile perché non è previsto un termine “a pena di decadenza” né per richiedere l’agevolazione “prima casa”, né per presentare la dichiarazione di successione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito, sottolineando che l’agevolazione “prima casa” si applica ai trasferimenti immobiliari per successione o donazione, in conformità all’articolo 69 della legge n. 342/2000. Le imposte ipotecaria e catastale vengono calcolate in misura fissa per gli immobili non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nella Nota II-bis, articolo 1, della Tariffa, Parte prima, del Testo unico dell’imposta di registro (Tur).
Modalità e termini per la richiesta
L’agevolazione deve essere richiesta nella dichiarazione di successione, indicando che i requisiti richiesti erano soddisfatti al momento dell’apertura della successione. Se tale richiesta non è stata fatta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa o sostitutiva, come previsto dalla normativa (cfr circolare n. 44/2001 e risoluzione n. 110/2006).
In generale, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione. Tuttavia, essa può essere modificata entro tale periodo o presentata tardivamente, purché ciò avvenga prima della notifica dell’accertamento d’ufficio (articolo 33, comma 1, del Tus). L’omissione della dichiarazione comporta l’accertamento e la liquidazione d’ufficio delle imposte dovute, con un termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la dichiarazione (articolo 27, comma 4, del Tus).
Rettifiche alla dichiarazione di successione
Con la risoluzione n. 8/2012, l’Agenzia ha chiarito che gli errori non meramente materiali o di calcolo possono essere corretti dai contribuenti, purché prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Limiti per la richiesta dell’agevolazione
La possibilità di richiedere l’agevolazione con dichiarazioni successive è limitata alla notifica dell’avviso di rettifica (articolo 27, comma 3, del Tus). In caso di mancata presentazione della dichiarazione di successione, la richiesta può avvenire entro cinque anni dal termine ordinario per la dichiarazione stessa.
Per dichiarazioni tardive rispetto al termine di diciotto mesi previsto dalla Nota II-bis, lettera a), per il trasferimento della residenza, l’agevolazione non può essere concessa se il requisito di residenza non era soddisfatto al momento dell’apertura della successione, come confermato dalla risoluzione n. 53/2017. In tal caso, il contribuente deve dichiarare l’intenzione di stabilire la residenza nell’immobile entro i diciotto mesi successivi, pena la decadenza del beneficio.