Le nuove disposizioni, anche relative alle agevolazioni per gli anziani non autosufficienti, pubblicate nell’Organo ufficiale della Repubblica, attuano le direttive della legge delega per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Il decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo, introduce misure a favore degli anziani non autosufficienti. Questo decreto, approvato dalle commissioni Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato e dal Consiglio dei ministri n. 73 dell’11 marzo, attua le deleghe legislative previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33/2023.
Cosa includono le agevolazioni per gli anziani
La riforma delineata dalla legge n. 33/2023 mira a potenziare i servizi domiciliari e la telemedicina, nonché a rafforzare l’assistenza sanitaria intermedia, in linea con gli obiettivi del Pnrr. La riforma, inoltre, riordina le agevolazioni contributive e fiscali per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura a domicilio degli anziani non autosufficienti.
Gli articoli da 34 a 42 del decreto legislativo si concentrano su prestazioni universali, agevolazioni contributive e fiscali, e sul ruolo dei caregiver familiari. Questi articoli completano il Sistema dei livelli essenziali di assistenza (Lea) stabilito dal Dpcm del 29 novembre 2001 e aggiornato dal Dpcm del 12 gennaio 2017, che garantisce ai cittadini prestazioni sanitarie gratuite o a pagamento ridotto tramite il Servizio sanitario nazionale (Ssn).
In particolare, l’articolo 37 del decreto, in linea con l’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 2, della legge delega n. 33/2023, prevede il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali per sostenere il lavoro di cura a domicilio degli anziani non autosufficienti e promuovere l’occupazione di qualità nei servizi socio-assistenziali.
Le agevolazioni fiscali e contributive previste includono:
La deducibilità dal reddito complessivo, fino a 1.549,37 euro, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, come previsto dall’articolo 10, comma 2, terzo periodo del Tuir.
La detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, per un massimo di 2.100 euro, per contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, come previsto dall’articolo 15, comma 1 lettera i-septies del Tuir.
L’esclusione dal reddito del lavoratore dipendente delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir.
L’esclusione dal reddito del lavoratore dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni assicurative che coprono il rischio di non autosufficienza o gravi patologie, come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-quater del Tuir.