Presentazione ufficiale del decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia”.
Sono state apportate modifiche alle eccezioni del divieto di cessione del credito in caso di demolizione e ricostruzione di edifici, oltre a novità riguardanti le detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il 27 febbraio 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 la legge 22 febbraio 2024, n. 17, che converte il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, noto come “decreto Agevolazioni fiscali in edilizia”, in vigore dal 30 dicembre 2023. La legge è stata approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati e, successivamente, in via definitiva dal Senato il 20 febbraio. Entrerà in vigore oggi.
Questo provvedimento, composto da tre articoli, introduce varie disposizioni
Proteggere i benefici del Superbonus. Evitare che il mancato completamento degli interventi del Superbonus nei termini previsti conduca alla revoca dei benefici goduti, introducendo una salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi e ha esercitato l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito (articolo 1, comma 1).
Supportare i contribuenti più deboli. Consentire ai contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo per limitare la riduzione del beneficio fiscale nel 2024 (articolo 1, comma 2).
Limitare la cessione del credito. Ridurre le deroghe al divieto di cessione del credito per demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1).
Assicurazione obbligatoria per rischio sismico. Richiedere l’assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che hanno beneficiato del Superbonus in comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2).
Rivedere le detrazioni per barriere architettoniche. Ridefinire la disciplina delle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 3).
Dettagli delle nuove disposizioni
Articolo 1, comma 1. Stabilisce che le detrazioni spettanti per gli interventi del Superbonus non sono recuperate se, alla data del 31 dicembre 2023. Sono stati effettuati stati di avanzamento lavori per i quali è stata esercitata l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito. La riduzione al 70% dell’aliquota prevista dal 1° gennaio 2024 non si applica più. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per intervento e devono riferirsi ad almeno il 30% del lavoro.
Articoli del decreto sulle agevolazioni
Articolo 1, comma 2. Riconosce ai cittadini con reddito non superiore a 15.000 euro un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Se lo stato di avanzamento lavori è almeno del 60% al 31 dicembre 2023. Il contributo, non imponibile, è erogato dall’Agenzia delle Entrate secondo criteri stabiliti da un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nell’articolo 2, comma 1. Estende il divieto di cessione del credito per interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche 1, 2 e 3. A meno che il titolo abilitativo non sia stato richiesto prima del 30 dicembre 2023.
Articolo 2, comma 2: Prevede che i beneficiari del Superbonus per interventi avviati dopo il 30 dicembre 2023 stipulino polizze assicurative contro danni da calamità naturali entro un anno dalla conclusione dei lavori.
L’articolo 3: Rivede le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, limitandole dal 30 dicembre 2023 agli interventi su scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con la necessaria asseverazione da tecnici abilitati. La detrazione deve essere richiesta tramite bonifico “parlante” e non si applica più per interventi di automazione degli impianti o smaltimento di materiali sostituiti.
Approfondimenti sulle agevolazioni fiscali per l’edilizia
In aggiunta, il comma 2 elimina dal 2024 la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per interventi di superamento delle barriere architettoniche, tranne che per edifici unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari, con condizioni specifiche.
Il comma 3 consente di continuare a utilizzare la detrazione per interventi iniziati o programmati prima del 30 dicembre 2023, con titoli abilitativi già richiesti o lavori già avviati.
Infine, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024 proroga al 4 aprile 2024 il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue delle detrazioni per le spese del 2020, 2021 e 2022.