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15 Ottobre 2021
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Agevolazioni per gli under 36 che acquistano la prima casa: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte degli “under 36” introdotte con il Decreto “Sostegni bis”. I chiarimenti sono contenuti nella Circolare n. 12 del 14 ottobre 2021.

Si tratta di agevolazioni in favore di giovani acquirenti di una prima casa di abitazione con un valore ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Le agevolazioni fiscali riconosciute consistono nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, nel caso di acquisto soggetto ad Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta dell’ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto della “prima casa”. E’ prevista, altresì, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo.

Le agevolazioni trovano applicazione per gli atti di acquisto stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.

Il primo capitolo della Circolare è dedicato ai requisiti soggettivi richiesti per accedere a tali agevolazioni. Il primo requisito consiste nel limite di età: occorre non aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. Inoltre, come anticipato, occorre avere un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 Euro annui.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda, invece, i requisiti oggettivi per l’applicazione dei benefici fiscali in questione. Deve trattarsi, in primo luogo, dell’acquisto di una “prima casa”. Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo alla tipologia di atti ai quali sono applicabili le agevolazioni. Si tratta di tutti gli atti che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di una quota di comproprietà ed il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione.

Le agevolazioni, come specificamente chiarito, trovano applicazione anche nel caso in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso a seguito di un procedimento giudiziale. In tal caso, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per il godimento di tali agevolazioni dovranno essere rese dalla parte interessata nel corso del giudizio, così che possano risultare nel provvedimento giudiziale. Queste dichiarazioni possono essere rese anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.

Il terzo capitolo della Circolare è dedicato all’oggetto dell’agevolazione.

Il quarto capitolo riguarda specificamente il credito d’imposta da riacquisto, ossia il credito d’imposta riconosciuto al contribuente che alieni l’immobile per il quale aveva fruito delle agevolazioni “prima casa” ed entro un anno acquisti un’altra casa di abitazione.

Nei successivi capitoli della Circolare sono forniti, poi, chiarimenti in riferimento ad ulteriori questioni: l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi per la voltura catastale (quinto capitolo), le liberalità indirette (sesto capitolo), i finanziamenti (settimo capitolo), la validità temporale delle agevolazioni (ottavo capitolo), l’insussistenza dei requisiti e la decadenza dalle agevolazioni (nono capitolo), l’applicazione della disciplina del prezzo-valore (decimo capitolo), la clausola di salvaguardia (undicesimo capitolo).

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