L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo interpello in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, nella Risoluzione n. 126 del 17 ottobre 2017.
L’istante era comproprietaria con il marito di tre immobili abitativi, in regime di comunione dei beni, situati nello stesso Comune. In particolare, per due di questi appartamenti, ognuno dei due coniugi aveva la proprietà della metà, mentre rispetto al terzo immobile, il marito era proprietario dei tre quarti e la moglie di un quarto. Alla morte del marito, l’istante, quale unica erede, ha acquistato la proprietà di tutte le quote del coniuge defunto. Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di usufruire delle agevolazioni “prima casa”, delle quali, tra l’altro, non ha mai fruito, per le quote di uno degli immobili caduti in successione.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per l’istante di fruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, di ostacolo all’applicazione di tali benefici la circostanza che, prima del decesso del marito, l’istante possedesse gli immobili in comproprietà con il coniuge. Con la morte del marito il regime di comunione dei beni è venuto meno e, pertanto, la contribuente può dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sugli immobili.
Inoltre, non risulta preclusiva delle agevolazioni fiscali “prima casa” nemmeno la circostanza che la contribuente, per effetto della successione, sia divenuta proprietaria esclusiva degli immobili. La dichiarazione che dovrà essere effettuata dalla contribuente per l’applicazione dei benefici “prima casa” dovrà, infatti, riguardare gli immobili diversi da quelli che, per effetto della successione, sono stati da lei acquistati.
L’istante, quindi, in presenza delle altre condizioni indicate dalla normativa in materia, potrà richiedere, in sede di successione, l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, consistenti, in particolare, nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le agevolazioni potranno essere richieste per l’acquisto delle quote di uno solo dei tre immobili trasferiti per successione. Sulle altre abitazioni acquisite dall’istante con la stessa successione, dovranno essere versate le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari, rispettivamente, al 2 % ed all’1% del valore dell’immobile.