Nella Risoluzione n. 90 del 17 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” nel caso di acquisto della proprietà di immobili tramite usucapione.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non siano state rese nella sentenza che ha dichiarato l’avvenuta usucapione e negli atti del procedimento che l’hanno preceduta, i contribuenti interessati potranno, comunque, beneficiare delle agevolazioni in questione, mediante integrazione dell’atto giudiziario, con una dichiarazione autenticata nelle firme da un’autorità, anche diversa da quella che ha redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento medesimo, in fase di registrazione.