L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 100 del 17 novembre 2014, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alle agevolazioni tributarie in favore dei proprietari di terreni agricoli.
In particolare, la società agricola istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver, in primo luogo, richiesto, nell’atto di acquisto dei terreni, le agevolazioni tributarie previste in favore della piccola proprietà contadina dall’articolo 2, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010. Tali agevolazioni le venivano concesse.
Inoltre, la società richiedeva nel medesimo atto, in via subordinata, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste in favore degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale, dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 2005 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale nella misura dell’1 %, con esenzione dall’imposta di bollo).
In via di ulteriore subordine, la società agricola richiedeva le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (imposta di registro con aliquota dell’8 %, imposta ipotecaria con aliquota del 2 %, imposta catastale dell’1 %).
Dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, emergeva, però, che la società non aveva coltivato i terreni acquistati, per i quali, come detto, aveva ottenuto l’agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina. Non vi erano, quindi, i presupposti per conservare tale beneficio e l’istante era incorsa nella conseguente decadenza.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardava la possibilità di ottenere la seconda agevolazione, richiesta in via subordinata nell’atto di acquisto.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, ha espresso la conclusione secondo la quale, in caso di decadenza dall’agevolazione richiesta in via principale ed ottenuta inizialmente, non è possibile applicare l’agevolazione richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, dovrà procedere a recuperare le imposte, applicando l’aliquota dell’imposta di registro ordinaria del 15 %, e non l’aliquota dell’8 %, prevista per gli acquisti operati dai soggetti IAP.