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12 Luglio 2024
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Come correggere le anomalie degli aiuti di Stato non registrati

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L’Amministrazione finanziaria comunica ai contribuenti le irregolarità che hanno impedito l’iscrizione e fornisce le istruzioni necessarie per conformarsi alle normative fiscali.

Provvedimento sulle anomalie degli aiuti di Stato non registrati

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato un provvedimento il 7 maggio 2024 che definisce le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria informa i contribuenti sulle irregolarità che hanno causato la mancata registrazione degli aiuti di Stato nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura). Le informazioni riguardano gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 per l’anno fiscale 2020.

Gestione degli aiuti aiuti di Stato non registrati

L’Agenzia delle Entrate gestisce gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” come previsto dall’articolo 10 del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (decreto ministeriale n. 115/2017). L’iscrizione massiva nei Registri avviene sulla base dei dati forniti dai contribuenti nel prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Comunicazione delle irregolarità

L’Agenzia delle Entrate notifica ai contribuenti le incoerenze rilevate nelle dichiarazioni riguardanti gli aiuti ricevuti, mediante una comunicazione che include:

  • Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
  • Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
  • Data e protocollo delle dichiarazioni interessate
  • Dati degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis che hanno impedito l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA

La comunicazione è inviata tramite PEC ai contribuenti registrati nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. In assenza di PEC o in caso di mancato recapito, l’invio avviene per posta ordinaria. La comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance” del “Cassetto fiscale” del contribuente, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Richiesta o fornitura di informazioni

Il contribuente può richiedere ulteriori informazioni o fornire elementi giustificativi riguardo alle incongruenze riscontrate, direttamente o tramite intermediari autorizzati. Le modalità per rispondere alla comunicazione sono indicate nella stessa. È importante notare che la casella PEC da cui proviene la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Regolarizzazione delle anomalie

Il provvedimento stabilisce anche come regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Sono previste due situazioni:

  1. Errori di compilazione: Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei registri è dovuta a errori nei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può correggere presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti. Gli aiuti saranno iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa.
  2. Mancata iscrizione non dovuta a errori di compilazione: Se la mancata iscrizione non è legata a errori di compilazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto illegittimamente ricevuto, compresi gli interessi.

In entrambi i casi, sono previste sanzioni che possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), a seconda della tempestività dell’adempimento.

I dati forniti ai contribuenti sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza per un trattamento autonomo.

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