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3 Maggio 2024
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Scelta di allineamento fiscale, correzione con limiti

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L’adesione a un regime consolidato tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva non può essere rettificata direttamente. Tuttavia, nel caso di un versamento eccessivo, è possibile presentare un’istanza per il rimborso dell’importo in eccesso.

Regime fiscale diverso: allineamento fiscale

Una società, che per errore ha optato per un regime fiscale diverso da quello desiderato nella dichiarazione dei redditi, non può correggere tale opzione né attraverso il ravvedimento operoso, che è utilizzato per risolvere irregolarità fiscali, né con la remissione in bonis se ha mantenuto coerentemente il pagamento secondo l’opzione erronea. Questo è quanto specificato nella risposta numero 42 del 9 febbraio 2024.

La richiesta di chiarimento proviene da una società che, nella dichiarazione dei redditi del 2019, ha scelto un’opzione differente da quella desiderata. In particolare, ha erroneamente optato per l’allineamento dei valori secondo l’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR invece di quello previsto dalla legge n. 160/2019 (bilancio 2020).

Una società che vuole usufruire degli incentivi fiscali

La società aveva l’intenzione di usufruire degli incentivi fiscali previsti dalla legge di bilancio 2020 per un’operazione di fusione avvenuta nel 2017. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi del 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, l’opzione erroneamente esposta in una sezione diversa del modulo, causando il pagamento di un’importo superiore rispetto agli agevolazioni previste.

La società si chiede se può correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa o chiedendo una rettifica del codice tributo utilizzato nel pagamento dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, respinge entrambe le proposte.

L’Agenzia spiega che la corretta compilazione del modulo fiscale è essenziale per l’adesione al regime previsto dalla legge di bilancio 2020. Poiché la società ha confermato erroneamente l’opzione nella dichiarazione dei redditi del 2020, non può correggere l’errore né attraverso il ravvedimento operoso né tramite la remissione in bonis.

Per quanto riguarda il rimborso dell’importo versato in eccesso, la società può presentare un’istanza entro i termini previsti, illustrando i motivi per cui l’importo è stato versato indebitamente.

Tuttavia, non sussistono i requisiti per il riconoscimento di un credito d’imposta secondo le disposizioni normative citate, poiché il saldo attivo non è attribuito ai soci o partecipanti come previsto dalla norma.

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