Con un Comunicato Stampa del 1° dicembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato ampliato il numero dei Comuni delle zone colpite dall’alluvione dell’ottobre 2014 per i quali sono stati sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari.
In particolare, l’ampliamento è stato disposto con un Decreto del Ministro dell’Economia ed ha riguardato diversi Comuni delle Regioni Toscana e Veneto.
Nel Comunicato Stampa, è precisato che alla nuova lista di Comuni si applicano le medesime regole previste dal Decreto del 20 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014. Con tale provvedimento, era stata introdotta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, anche nella qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 10 ottobre 2014 avevano la loro residenza o la sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal maltempo. La sospensione riguardava anche i pagamenti derivanti dalle cartelle esattoriali o accertamenti esecutivi.
Inoltre, nel Comunicato Stampa, il Ministero ha ricordato che le ritenute devono continuare ad essere operate e versate. E’ ricordato, però, anche che un precedente Comunicato Stampa del Ministro dell’Economia aveva precisato che, in caso di ritardo nel versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate poteva valutare caso per caso e decidere eventualmente di non applicare le sanzioni al sostituto d’imposta.