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4 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

Ampliata la possibilità di cedere i crediti per interventi edilizi ed emergenza Coronavirus.

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Con il Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data, sono state adottate delle misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

In particolare, è stata abrogata la disposizione del Decreto “Sostegni-ter” con la quale erano state introdotte delle limitazioni alle cessioni dei crediti legati agli interventi edilizi.

Riguardo all’opzione per lo sconto in fattura intesa come modalità di fruizione delle agevolazioni previste per gli interventi edilizi alternativa alla detrazione in dichiarazione, è stato confermato che lo sconto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi viene recuperato nella forma di un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. E’, però, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia o di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’apposito albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Stessa regola in caso di opzione per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente a quello della detrazione spettante.

I crediti in questione non possono più essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni relative alle eventuali successive cessioni. Questa regola vale per le comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.

Anche per i crediti previsti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus è ora riconosciuta la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni in favore dei soggetti suddetti (banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Questa nuova regola vale anche per i crediti d’imposta previsti dal “Decreto PNRR” del novembre del 2021 in favore delle imprese turistiche che effettuano interventi di riqualificazione energetica ed antisismica, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la digitalizzazione, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per le attività termali, ed in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator per la digitalizzazione.

Tra le nuove regole introdotte con il Decreto Legge del 25 febbraio 2022, evidenziamo quella (articolo 4) secondo la quale, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 Euro, i benefici fiscali potranno essere riconosciuti soltanto se, nell’atto di affidamento dei lavori, sarà indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nel settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I professionisti abilitati ed i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, per rilasciare il visto di conformità, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Questa regola acquisterà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge che l’ha introdotta e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

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