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21 Luglio 2023
4 Minuti di lettura

Annullamento credito per errato codice fiscale in caso di sconto fattura

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Nella risposta n. 348 del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo a una situazione in cui si è verificato un errore sostanziale nell’indicazione del codice fiscale nelle fatture e nelle comunicazioni di sconto in fattura. Questo errore ha portato all’annullamento dell’istanza di opzione esercitata e al conseguente riversamento del credito precedentemente utilizzato. La questione principale riguarda la classificazione del credito come “credito inesistente” o “credito non spettante”, poiché ciò determinerà le sanzioni applicabili per il ravvedimento operoso.

Nel caso specifico dell’annullamento del credito

L’istante ha segnalato che ha erroneamente indicato il codice fiscale sbagliato nelle sue fatture emesse per i lavori trainanti e trainati del Superbonus effettuati su un condominio. A seguito dell’accettazione della comunicazione di sconto in fattura, il credito derivato è stato compensato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha annullato l’istanza di opzione esercitata a causa dell’errore nella compilazione delle fatture, richiamando un codice fiscale diverso da quello del condominio. Di conseguenza, l’istante ha provveduto a emettere nuove fatture corrette e ha annullato completamente l’operazione originale, stornando il credito precedentemente utilizzato tramite il ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito può essere considerato “inesistente” solo se mancano entrambi i requisiti seguenti:

  1. Il credito non deve emergere dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente.
  2. L’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Se uno di questi requisiti non è soddisfatto, il credito deve essere considerato “non spettante”. Nell’analisi del caso presentato, l’errore sostanziale nella comunicazione di sconto in fattura riguarda solo l’indicazione del codice fiscale errato. Non influisce sull’esistenza del credito derivato dalle operazioni effettivamente eseguite e fatturate correttamente per conto del condominio.

Modifica dell’errore e annullamento del credito revocato

L’annullamento dell’accettazione del credito è stato consentito per correggere l’errore sostanziale e permettere il corretto utilizzo dei crediti da parte dei beneficiari. Il credito è stato “rigenerato” tramite storno e sostituzione delle fatture originarie e l’emissione di nuove fatture corrette. Pertanto, il credito è considerato “reale”, ma al momento della compensazione effettuata in precedenza (febbraio 2022), era correttamente considerato “non spettante” a causa dell’errore nella comunicazione di sconto in fattura.

Conclusione dell’Agenzia, la sanzione applicabile in questo caso è quella prevista dall’articolo 13, comma 4 del Dlgs n. 471/1997, che riguarda l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge. La sanzione è quindi ravvedibile e può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 e, fino al 30 settembre 2023, anche attraverso il c.d. ravvedimento “speciale”, seguendo le modalità previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178).

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