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13 Novembre 2020

Anomalie nelle dichiarazioni delle attività finanziarie detenute all’estero: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2020 sono state regolate le comunicazioni con le quali l’Agenzia persegue la promozione dello spontaneo adempimento da parte dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, attività finanziarie detenute all’estero nel 2017 ed eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

In primo luogo, è disposto che l’Agenzia delle Entrate provvederà ad individuare, sulla base dell’analisi dei dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, i contribuenti che presentano delle anomalie dichiarative per il 2017.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate procederà all’invio delle comunicazioni ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti. Si cercherà di escludere dalla selezione dei contribuenti ai quali inviare tali comunicazioni coloro che presumibilmente non sono tenuti a presentare la dichiarazione o che hanno commesso irregolarità meramente formali. La selezione verrà effettuata tenendo conto delle informazioni contenute nelle banche dati in possesso dell’Agenzia, comprese quelle contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari.

Queste le informazioni che verranno inserite nelle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata (riguardante gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera);
  • indicazione della possibilità per il contribuente di verificare i propri dati di fonte estera nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale;
  • istruzioni riguardanti gli adempimenti da porre in essere per regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso;
  • invito a fornire chiarimenti e documentazione integrativa (principalmente attraverso il canale CIVIS) nel caso in cui il contribuente ritenga che vi siano delle inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi attraverso un intermediario residente;
  • indicazione delle modalità per richiedere ulteriori informazioni (contatti della Direzione Provinciale competente).

I contribuenti che riceveranno la comunicazione in questione potranno regolarizzare la loro posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, insieme agli interessi ed alle sanzioni in misura ridotta, secondo le regole del ravvedimento operoso.

I dati della comunicazione saranno messi a disposizione anche della Guardia di Finanza.

Nel Provvedimento è precisato che i dati di fonte estera inseriti nella comunicazione comprendono:

  • lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione;
  • l’istituto finanziario presso il quale il contribuente detiene il conto corrente;
  • il numero che permette di identificare tale conto;
  • l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso tale importo;
  • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto in questione a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro e la valuta in cui sono espressi tali importi.

 

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