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10 Maggio 2024
4 Minuti di lettura

Fondazione intermediaria non può ricevere l’art-bonus

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Il 16 Febbraio 2024, sebbene il teatro sia il destinatario delle attività realizzate dall’ente finanziatore con le donazioni ricevute, i due enti rimangono distinti e indipendenti. Le donazioni in denaro ricevute dall’ente filantropico, il quale promuove iniziative a favore di una fondazione teatrale, non possono essere considerate idonee per l’Art-bonus. Queste elargizioni sono indirettamente destinate al sostegno del teatro, il quale è l’unico beneficiario dei contributi che possono godere del vantaggio fiscale. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 44 del 16 febbraio 2024, dopo aver consultato il ministero della Cultura, competente in materia.

Fondazione benefattrice richiede l’Art Bonus

In breve, la fondazione di diritto privato, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), chiede se possa essere considerata tra gli “istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, ottenendo così la possibilità per i finanziatori di ricevere un credito d’imposta per le donazioni effettuate per sostenere le sue iniziative e progetti, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83/2014.

Dopo aver consultato il ministero della Cultura, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che le donazioni in denaro ricevute dall’ente finanziatore non possono godere dell’Art-bonus. Questo perché tali donazioni sono indirettamente destinate al sostegno della Fondazione Teatro, che è l’unica ad essere idonea al beneficio fiscale. Sebbene la Fondazione Teatro sia il beneficiario delle attività finanziate dall’ente finanziatore, le due fondazioni rimangono entità distinte e autonome. Le attività svolte dalla fondazione finanziatrice non possono essere considerate semplicemente un’intermediazione tra donatori e beneficiari finali. Di conseguenza, le donazioni effettuate dai finanziatori non possono essere considerate come supporto diretto alla Fondazione Teatro. Il ministero della Cultura ha anche respinto un precedente parere che avrebbe potuto favorire l’ente finanziatore, sottolineando che il vantaggio fiscale è applicabile solo alle donazioni destinate a enti idonei, e non può essere duplicato attraverso un’intermediazione. Pertanto, le donazioni destinate a sostenere le attività della fondazione finanziatrice non rientrano nell’ambito dell’Art-bonus. Le donazioni a sostegno dell’attività della fondazione privata non sono ammissibili al beneficio fiscale.

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