Con la Circolare n. 24 del 31 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla misura agevolativa introdotta con l’articolo 1 del Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2014 (cosiddetto Decreto “Art-Bonus”).
La misura in questione consiste in un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura.
Come evidenziato nella Circolare, tale misura è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Riguardo all’ambito oggettivo della misura, nel Decreto è precisato che il credito d’imposta è riconosciuto soltanto in presenza di erogazioni liberali effettuate in denaro e volte a perseguire i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
– realizzazione di nuove strutture e restauro e potenziamento di strutture già esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Riguardo all’ambito soggettivo, nella Circolare è ricordato che il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali in questione, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
In questo modo, vengono superate le disposizioni inserite nel TUIR che prevedono in materia una detrazione del 19 % per le persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile per le persone giuridiche.
Riguardo alla misura del credito d’imposta, si ricorda che questo è riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nella misura del 50 % delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
Vi è, inoltre, una distinzione tra persone fisiche ed enti non commerciali ed imprese. Ai primi (persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale), il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 15 % del reddito imponibile, mentre ai secondi (soggetti titolari di reddito d’impresa) il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Le persone fisiche sono sia quelle residenti, che quelle non residenti, a condizione che non svolgano attività d’impresa. Rientrano nella categoria dei titolari di redditi d’impresa, sia le persone fisiche che svolgono attività commerciale, sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito d’imposta nei limiti previsti per i titolari di redditi d’impresa, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale esercitata. Mentre, gli stessi soggetti beneficiano del credito d’imposta nei limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.
Riguardo all’utilizzo del credito d’imposta, è ricordato che esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta è utilizzabile mediante compensazione in F24 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, mentre le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale possono fruire del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.
I primi potranno utilizzare il credito d’imposta a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, mentre i secondi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Il credito d’imposta, inoltre, come specificamente ricordato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Il credito d’imposta in questione non rileva neanche ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa, ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, ed ai fini della determinazione della quota di spese ed altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Infine, riguardo alle modalità di effettuazione delle liberalità, sono richiamate le indicazioni fornite con la Risoluzione del 14 giugno 2007.
In particolare, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante banca, ufficio postale o carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari o circolari.