L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26 del 1° giugno 2016, ha illustrato il nuovo regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016 riguardo all’assegnazione ed alla cessione ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri e riguardo alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale i suddetti beni.
Nella premessa della Circolare sono illustrati gli aspetti principali di tale regime fiscale agevolato a carattere temporaneo.
Si ricorda che possono essere oggetto dell’assegnazione e della cessione agevolata ai soci i beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (beni diversi dai beni strumentali per destinazione) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri che non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’assegnazione e la cessione agevolata ai soci avvengono mediante il versamento da parte della società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 %, o al 10,5 % in caso di società considerate non operative o in perdita sistematica da almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data dell’assegnazione.
La base imponibile sulla quale va applicata l’aliquota dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Nel nuovo regime non è prevista la possibilità che fruiscano dell’assegnazione agevolata le quote di partecipazione in società. Inoltre, non sono applicabili particolari disposizioni in materia di Iva con la conseguenza che le cessioni e le assegnazioni agevolate sono soggette ad Iva secondo le regole ordinarie.
La nuova disciplina prevede anche la possibilità per gli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. L’esclusione può riguardare tutti i beni immobili strumentali per natura o destinazione che siano posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2015.
Il primo capitolo della Circolare riguarda l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Una prima parte è dedicata alla disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’assegnazione viene individuata come quell’operazione con la quale la società procede a distribuire capitale o riserve di capitale ai soci o procede a distribuire utili o riserve di utili ai soci mediante l’attribuzione di un bene.
Possono effettuare l’assegnazione agevolata le società residenti in Italia che siano società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. Possono beneficiare dell’assegnazione agevolata di beni ai soci anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali, in quanto equiparate alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. La disciplina in questione non è, invece, applicabile agli enti non commerciali ed alle società estere che hanno una stabile organizzazione in Italia.
I soci assegnatari possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche e possono anche non essere soggetti residenti in Italia. Non vi è, infatti, una espressa limitazione in proposito. Deve trattarsi di soggetti iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015.
Nella Circolare, vengono esaminate ipotesi particolari di assegnazione, come nel caso di assegnazione legata ad un’operazione di fusione o scissione di società.
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’assegnazione, i beni assegnati devono possedere determinate caratteristiche al momento dell’assegnazione, ossia il momento nel quale viene effettuato l’atto di assegnazione. Non sono assegnabili i singoli diritti, come i diritti reali sui beni. Come sopra anticipato, possono costituire oggetto di assegnazione agevolata i beni immobili che non siano beni strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti in pubblici registri che non siano utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa. L’assegnazione può essere limitata ad alcuni soci e può riguardare contestualmente sia beni agevolabili, che beni non agevolabili.
Vengono presi in considerazione separatamente le assegnazioni riguardanti i beni immobili da quelle riguardanti i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Un paragrafo è riservato ai criteri da seguire per la determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, questo deve avvenire per il 60 % entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017. L’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata si considera comunque perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Un paragrafo della Circolare riguarda gli effetti dell’assegnazione sulla tassazione in capo ai soci assegnatari, a seconda che l’assegnazione sia effettuata da società di capitali o da società di persone.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate prende in esame la disciplina dell’assegnazione dei beni ai soci ai fini dell’Iva e degli altri tributi indiretti.
Un intero capitolo (il secondo capitolo) è, poi, destinato alla cessione agevolata dei beni ai soci, con la trattazione in due diverse parti delle questioni relative alla disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e delle questioni relative alla disciplina ai fini dell’Iva e degli altri tributi indiretti.
Il terzo capitolo riguarda la trasformazione agevolata in società semplice, anche in questo caso esaminata sia per quanto riguarda la disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, sia per quanto riguarda la disciplina ai fini dell’Iva e degli altri tributi indiretti.
Infine, il quarto ed ultimo capitolo della Circolare è dedicato alle regole sull’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Come anticipato, l’estromissione può riguardare beni immobili strumentali per natura o per destinazione, purché posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’imprenditore doveva essere esercitata entro il 31 maggio 2016, eventualmente mediante comportamento concludente, ed ha effetti a partire dal 2016. L’esercizio dell’opzione, però, deve ritenersi perfezionato soltanto con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura dell’8 % della differenza tra il valore normale del bene ed il relativo valore fiscale. Il 60 % dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 30 novembre 2016, mentre il restante 40 % dell’imposta deve essere versato entro il 16 giugno 2017.
Ai fini della disciplina Iva, vengono applicate le medesime regole previste riguardo all’assegnazione agevolata di beni ai soci.