Ancora chiarimenti riguardo all’applicazione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello presentata da un’associazione tra professionisti. L’associazione ha ricordato le disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio” di maggio secondo le quali il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto ai soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che percepiscono reddito agrario, titolari di partita Iva, che siano stati colpiti dall’emergenza Coronavirus.
Tra i soggetti esclusi espressamente dal beneficio vi sono i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L’associazione istante ha, però, anche evidenziato che, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, è precisato che il contributo può trovare applicazione alle persone fisiche ed alle associazioni previste all’articolo 5, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
Secondo l’istante, vi sarebbe un contrasto tra la normativa del Decreto “Rilancio” che escluderebbe l’applicabilità del contributo ai soci ed all’associazione tra professionisti, in quanto costituita da iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15 del 2020 secondo la quale sembrerebbe non escludersi la possibilità di beneficiare del contributo per gli associati iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, così come avviene per le società tra professionisti.
Nella Risposta n. 377 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia e, in particolare, le condizioni che devono essere rispettate per l’applicazione del contributo a fondo perduto: nel 2019, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non devono essere stati superiori a 5 milioni di Euro e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile del 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la precedente Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 nella quale è precisato che non sono inclusi tra i potenziali beneficiari del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Quindi, anche gli studi associati composti da tali soggetti sono esclusi dal beneficio, dal momento che non hanno una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti che li compongono.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate rispetto al caso specifico è che l’associazione istante, costituita da iscritti ad uno degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, non potrà beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”.
Infine, dal momento che le sanzioni non sono applicate quando la violazione commessa dipende da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle norme tributarie, le sanzioni non troveranno applicazione anche al caso in cui il contribuente, che abbia giù fruito del contributo in questione, soltanto a seguito dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 22 del 2020 abbia acquisito conoscenza di aver assunto un comportamento non corretto in quanto incoerente rispetto ai chiarimenti stessi.