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14 Maggio 2021
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Attestazioni rilasciate a medici che chiedono un indennizzo per isolamento da Covid: sì all’imposta di bollo.

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Nuova questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta dell’applicabilità dell’imposta di bollo in relazione ad attestazioni destinate ai medici.

L’istanza di interpello è stata presentata all’Agenzia delle Entrate da un’azienda. Questa azienda ha fatto presente che alcuni medici convenzionati devono produrre alle compagnie assicuratrici presso le quali hanno aperto dei sinistri per infortuni avvenuti nell’esercizio della propria attività professionale (in particolare, l’infortunio consiste nell’isolamento domiciliare da Coronavirus) delle attestazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria volta ad accertare il diritto a percepire un indennizzo per i giorni di assenza dal servizio.

Nella documentazione in questione, l’azienda istante si trova ad attestare di intrattenere o aver intrattenuto con i medici “infortunati” un rapporto convenzionale di natura professionale. Deve, inoltre, attestare il periodo di assenza dal servizio; le ore assegnate al medico e non effettuate nel periodo di assenza; l’assegnazione del turno ad altro sanitario con l’indicazione del relativo nominativo.

Questa attestazioni devono essere assoggettate ad imposta di bollo?

L’azienda istante ha sostenuto che le attestazioni in questione rientrano nella categoria dei documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni, per i quali è previsto l’assoggettamento ad imposta di bollo soltanto in caso d’uso. Pertanto, l’azienda dovrebbe rilasciare tali attestazioni senza assolvere l’imposta di bollo e apponendo la dicitura relativa alla circostanza che si tratta di documento soggetto ad imposta di bollo solo in caso d’uso.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 329 dell’11 maggio 2021, ha, in primo luogo, ricordato che l’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642 del 1972 secondo il quale sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella tariffa annessa.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che bisogna guardare all’articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 che riguarda gli atti, i documenti ed i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Vi rientrano, infatti, gli atti ed i provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

L’imposta di bollo da applicare è di 16,00 Euro per ogni foglio.

Questa regola, secondo l’Agenzia delle Entrate, è applicabile al caso rappresentato dall’azienda istante che rilascia al medico che ne fa richiesta un’attestazione necessaria allo svolgimento dell’attività istruttoria volta ad appurare il diritto del medico stesso di percepire un indennizzo dalla compagnia assicurativa con la quale è stato volontariamente stipulato un contratto di assicurazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che non è applicabile la diversa disposizione (articolo 26 della parte seconda della tariffa allegata) richiamata dall’istante che prevede l’applicazione dell’imposta solo in caso di uso per documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni.

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