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19 Marzo 2021

Attività commissionata dall’estero: non si applica il credito d’imposta per ricerca e sviluppo

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo così come regolato dalla disciplina più recente prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020.

La società istante è una società a responsabilità limitata italiana che si occupa di ricerca e sviluppo per un gruppo internazionale. La società ha a disposizione un laboratorio interno. I costi della ricerca e sviluppo vengono addebitati alla casa madre francese che, secondo determinati accordi di gruppo, diventa comproprietaria in termini di proprietà intellettuale.

La società potrà accedere al credito d’imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo in relazione alle attività commissionate dalla casa madre francese?

Nella Risposta n. 187 del 17 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa in materia. Ha, poi, evidenziato che, nella nuova disciplina del credito d’imposta introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2020), non vi è alcun riferimento all’ipotesi delle attività di ricerca svolte da un commissionario residente in Italia per conto di committenti non residenti, come, invece, era previsto nella disciplina precedente.

Inoltre, la relazione tecnica alla Legge di Bilancio per il 2020 fa riferimento alla circostanza che la legislazione vigente in precedenza prevedeva che il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo potesse essere riconosciuto per le spese in attività di ricerca e sviluppo commissionate dall’estero. La nuova formulazione della disciplina di tale credito d’imposta, invece, esclude tali spese dall’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’istante non possa beneficiare del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dal momento che, a partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione di tale agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

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