In merito alla recente risoluzione n. 62/E datata 13 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sugli obblighi di monitoraggio fiscale imposti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167/1990, alle aziende di assicurazione straniere. La risoluzione si concentra principalmente sull’esenzione da tali obblighi per le compagnie di assicurazione straniere. Le quali operano in Italia sotto il regime di libera prestazione di servizi (Lps) e che scelgono la tassazione dei redditi di capitale assicurativi.
Chiarimento dell’agenzia sul monitoraggio fiscale
L’Agenzia chiarisce che l’esonero dai compiti di monitoraggio fiscale per queste compagnie è riconosciuto qualora un intermediario finanziario residente intervenga nell’operazione transfrontaliera. Tracciando i flussi finanziari in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano. In situazioni in cui sono coinvolti più intermediari. L’adempimento del monitoraggio fiscale da parte di uno di essi esonera gli altri. a condizione che possano dimostrare di aver ricevuto comunicazione dall’intermediario che ha effettuato il monitoraggio.
In risposta a un’istanza di interpello presentata da un’associazione, l’Agenzia delle Entrate delinea l’applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Per le compagnie di assicurazione straniere che operano in Italia sotto il regime di libera prestazione di servizi (Lps) e optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi, secondo quanto disciplinato dall’articolo 26-ter, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
L’esenzione dai compiti di monitoraggio fiscale è accordata se un intermediario finanziario residente è coinvolto nell’operazione transfrontaliera e può tracciare i flussi finanziari in entrata/uscita nel circuito bancario e finanziario italiano. In pratica, se i flussi relativi a redditi di capitale assicurativi dall’estero vengono accreditati su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera è esonerata dalla rilevazione del trasferimento di tali somme, come stabilito dall’articolo 1 del Dl n. 167/1990.
Diversamente, se l’accredito avviene attraverso il circuito bancario e finanziario estero, nonostante i redditi siano soggetti a tassazione diretta da parte della compagnia estera, rimangono in vigore gli obblighi ordinari di rilevazione per garantire un adeguato controllo dell’attività.
L’Agenzia sottolinea che le imprese di assicurazione estere sono tenute a rilevare i trasferimenti verso l’estero, indipendentemente dalla loro rilevanza fiscale.
Normativa Antiriciclaggio l’Ambito Soggettivo
Nella risoluzione odierna, l’Agenzia conferma la risposta n. 463 del 21 settembre 2022, ribadendo che le aziende di assicurazioni straniere con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea, definite “stabilite senza succursale,” sono soggette agli obblighi della normativa antiriciclaggio.
Il concetto di “imprese stabilite senza succursale” include quelle che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi tramite una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano. Gli intermediari senza succursale includono anche quelli con residenza o sede legale in un altro Stato membro Ue o See che distribuiscono prodotti assicurativi in Italia attraverso intermediari assicurativi identificati dall’articolo 109 del Codice delle assicurazioni private.
Restano escluse dagli obblighi le imprese che vendono prodotti vita in regime di libera prestazione di servizi a clienti che stipulano contratti assicurativi presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro e i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi fuori dal territorio italiano tramite intermediari autorizzati in Paesi terzi.
I Dati necessari da Comunicare dalle aziende di assicurazione straniere
Gli obblighi di segnalazione riguardano i dati acquisiti durante la verifica dell’identità della clientela relativi ai trasferimenti da e verso l’estero di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri strumenti assimilabili, vaglia postali, ordini di accredito o pagamento, carte di credito, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e altri strumenti che consentono la movimentazione di fondi, valori o disponibilità finanziarie, anche in modalità telematica. Le segnalazioni sono richieste anche per i trasferimenti in valuta virtuale o criptoattività di importo pari o superiore a 5mila euro, limitati alle operazioni tra persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
Nel Caso di Coinvolgimento di Più Intermediari: le regole
Nel documento dell’Agenzia chiarisce anche la procedura da seguire in caso di coinvolgimento di più intermediari in un trasferimento transfrontaliero. In base alla normativa antiriciclaggio, ogni intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni discusse, indipendentemente dalla presenza di altri intermediari nella stessa operazione di trasferimento da o verso l’estero. La risoluzione n. 62/E specifica che il monitoraggio fiscale effettuato da uno degli intermediari coinvolti esonera gli altri da tale adempimento, a condizione che possano dimostrare di aver ricevuto comunicazione dall’intermediario che ha condotto il monitoraggio fiscale.