L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di agevolazioni “prima casa”.
L’istante è un Notaio che è stato incaricato di stipulare un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per il quale l’acquirente intende richiedere le agevolazioni “prima casa”. L’acquirente è già proprietario di un altro immobile nello stesso Comune nel quale è situato l’immobile che intende acquistare. Il primo immobile è stato acquistato per successione nel 2010 usufruendo, anche in quel caso, delle agevolazioni “prima casa”. L’intenzione dell’acquirente è di assumersi l’impegno a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede, come previsto dalla normativa in materia, così da poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa” anche per il nuovo acquisto.
Il dubbio posto dal Notaio istante è se la possibilità di acquistare un nuovo immobile con i benefici “prima casa” anche prima di aver venduto l’immobile già posseduto possa essere riconosciuta anche a colui che ha acquistato il precedente immobile non a titolo oneroso, ma a seguito di successione mortis causa, con l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
Nella Risposta n. 277 del 21 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa del 2000 secondo la quale le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa in caso di trasferimenti di proprietà di case di abitazione non di lusso e in caso di costituzione o trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse abitazioni, derivanti da successioni o donazioni, quando in capo al beneficiario o in capo ad almeno uno dei beneficiari sussistono i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della “prima casa”. L’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, deve indicare il possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.
L’applicazione di questa normativa di favore in caso di acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici “prima casa”.
Nel caso specifico, la questione che si pone è che il contribuente che intende procedere con l’acquisto di una nuova abitazione con l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” è già titolare di altra casa di abitazione nello stesso Comune nel quale è situato il nuovo immobile. Vi è, però, la possibilità di usufruire ugualmente delle agevolazioni “prima casa” nel caso in cui l’immobile già posseduto sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. In questo modo il contribuente, entro un anno, avrà la titolarità nello stesso Comune di un solo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in materia, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni “prima casa” in relazione al nuovo atto di acquisto, pur possedendo altro immobile nello stesso Comune, acquistato beneficiando della normativa di favore prevista dalla Legge del 2000, a condizione che proceda alla vendita entro un anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.