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8 Ottobre 2021
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Benefici prima casa per under 36: ok anche quando si acquista all’asta.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver ottenuto l’aggiudicazione all’asta di un’unità immobiliare, con conseguente decreto di trasferimento del Tribunale non ancora registrato. Il contribuente istante intende avvalersi dei bonus previsti all’articolo 64 dal Decreto Legge n. 73 del maggio del 2021 (il cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”).

Il quesito riguarda la possibilità di usufruire di tali benefici sia al momento del pagamento delle imposte per la registrazione del decreto di trasferimento, sia al successivo momento della stipula del contratto di mutuo.

L’istante ha precisato che dovrà provvedere alle dichiarazioni richieste per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” soltanto prima della registrazione del decreto di trasferimento dell’immobile che costituisce l’atto che determina il trasferimento della proprietà del bene immobile.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 653 del 4 ottobre 2021, ha ricordato che, con l’articolo 64 del Decreto “Sostegni-bis”, è stato introdotto un regime speciale di esenzione dall’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione stipulati in favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 Euro annui.

L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato i propri documenti di prassi con i quali ha chiarito che è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” anche nei casi in cui il trasferimento immobiliare avvenga con un provvedimento giudiziale.

Pertanto, il contribuente istante potrà usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto “Sostegni-bis”.

Quanto al momento in cui devono essere rese le necessarie dichiarazioni, è stato richiamato quanto chiarito nella Risoluzione n. 38 del 2021 nella quale si afferma che le dichiarazioni devono essere rese dalla parte interessata, di regola, nel periodo che precede la definizione del giudizio in modo tale che risultino nel provvedimento giudiziale stesso. Le dichiarazioni, inoltre, possono essere rese anche in un momento successivo, purché prima della registrazione dell’atto.

Pertanto, non assume alcuna rilevanza il momento futuro della stipula del contratto di mutuo.

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