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24 Aprile 2020

Benefici “prima casa”: solo in caso di fusione del nuovo immobile adiacente con quello acquistato in precedenza

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di agevolazioni “prima casa”.

L’istante è comproprietaria con il marito di una porzione immobiliare (casa di abitazione e garage di pertinenza), parte di un più ampio fabbricato, acquistata con l’applicazione dei benefici “prima casa”. L’istante intende acquistare l’ulteriore porzione immobiliare del medesimo fabbricato, per poi procedere alla demolizione dell’intero fabbricato ed alla costruzione sull’area in questione di un villino, composto da una sola casa di abitazione ed annesso garage. L’istante ne sarà proprietaria per i 2/3, mentre il coniuge avrà la proprietà del restante terzo dell’intero immobile.

Il quesito riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” sul nuovo acquisto effettuato.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 113 del 21 aprile 2020, ha affermato che, sulla base della normativa e dei documenti di prassi in materia, si deve ritenere che, nell’ipotesi dell’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla casa di abitazione, le agevolazioni “prima casa” possono essere riconosciute esclusivamente se il contribuente acquirente si impegna, in occasione del nuovo acquisto, e nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dalla normativa, a fondere sotto il profilo catastale la casa di abitazione con la nuova porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa.

Nel caso specifico, invece, non possono trovare applicazione i benefici previsti per la prima casa, in quanto il contribuente ha dichiarato di voler procedere, successivamente al nuovo acquisto, alla demolizione dell’intero fabbricato ed alla costruzione sulla stessa area di un nuovo villino. La demolizione dell’intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituiscono una fusione.

Non si tratta, pertanto, di un’operazione di ampliamento della precedente “prima casa” o di un accorpamento della precedente “prima casa” con un’altra unità immobiliare al fine di creare un’unica unità abitativa. In conclusione, l’istante non potrà richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” per il nuovo acquisto.

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