Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stato introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano dei beni strumentali nuovi per destinarli, nell’ambito di progetti di investimenti iniziali, a strutture produttive situate nelle Regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo).
Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è previsto nella misura del:
- 20 % per le piccole imprese,
- 15 % per le medie imprese,
- 10 % per le grandi imprese.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 34 del 3 agosto 2016, ha ampiamente illustrato le caratteristiche di questa agevolazione. In particolare, nei diversi paragrafi della Circolare sono trattati i seguenti argomenti:
- i soggetti beneficiari;
- l’ambito territoriale;
- gli investimenti agevolabili;
- la determinazione dell’agevolazione;
- la valorizzazione degli investimenti e l’efficacia temporale dell’agevolazione;
- la procedura, l’utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta;
- il cumulo con altre misure agevolative;
- la rideterminazione del credito;
- i controlli.
Evidenziamo che destinatari del credito d’imposta possono essere tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica che assumono.
Le piccole imprese sono quelle imprese che hanno meno di 50 occupati ed un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Le medie imprese sono le imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Le altre imprese possono essere definite come grandi imprese.
Sono ammesse all’agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Secondo quanto chiarito nella Circolare, possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, così come le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente all’entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016.
Sono, invece, esclusi espressamente da tale beneficio fiscale i soggetti che operano:
- nel settore dell’industria siderurgica;
- nel settore dell’industria carbonifera;
- nel settore della costruzione navale;
- nel settore delle fibre sintetiche;
- nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- nel settore della produzione e della distribuzione dell’energia e delle infrastrutture energetiche;
- nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.
Inoltre, il credito d’imposta in questione non trova applicazione con riferimento alle “imprese in difficoltà”, secondo la definizione della Commissione Europea.