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20 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Bike sharing: sì agli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi.

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L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi vale anche per l’attività di sharing dei veicoli?

A presentare istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate è un’Associazione che rappresenta la maggioranza degli operatori del mercato italiano nell’ambito dell’attività di noleggio in sharing (ossia condiviso) di veicoli, svolta grazie ad autorizzazioni amministrative rilasciate da amministrazioni comunali a seguito di procedure di selezione.

Secondo l’istante, gli associati potrebbero essere esentati dall’obbligo di emettere, per ciascuna operazione, fattura, scontrino o ricevuta fiscale. Non sarebbero, infatti, soggetti con le caratteristiche proprie dei soggetti indicati all’articolo 22 del Decreto Iva (esercenti del commercio al minuto ed attività assimilate). Si tratterebbe, piuttosto, di soggetti assimilabili alle categorie escluse dagli obblighi di certificazione, come disposto dalla Legge del 1991 per i contribuenti che pongono in essere prestazioni con carattere di ripetitività e scarsa rilevanza sociale o come disposto dalla Legge del 1995 quando gli adempimenti risultano essere gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo.

In alternativa, l’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se si possa provvedere alla trasmissione dei corrispettivi con le modalità in vigore prima del 2020. O, ancora, è stato richiesto se si possa adempiere mediante l’inserimento manuale del totale dei corrispettivi giornalieri e dei dati Iva.

Nella Risposta a consulenza giuridica n. 5 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che già in precedenza aveva chiarito, nell’ambito del bike sharing, che si tratta di un servizio riconducibile alla locazione a titolo oneroso di beni mobili alla quale si aggiungono gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette. Il tutto costituisce un servizio complesso. Quindi, occorre certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, oppure, a partire dal 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. Qualora in possesso del codice fiscale del cliente, il contribuente può sempre procedere alla certificazione dei corrispettivi mediante fattura elettronica, indipendentemente dalla richiesta preventiva del cliente.

Anche in sede di risposta ad una specifica interrogazione parlamentare presso la Camera dei Deputati, è stato confermato che i servizi di bike sharing e di car sharing non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati dagli obblighi di certificazione. Inoltre, i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono gli stessi casi, in generale, di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi individuati dalla normativa preesistente. Quindi, non rientrerebbe nel sistema la previsione di un nuovo specifico esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i servizi in questione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che i dati dei corrispettivi quotidiani derivanti dal servizio di bike sharing devono essere oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è stato evidenziato che la regola, riconosciuta all’articolo 21 del Decreto Iva, è quella secondo la quale, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio deve emettere fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o deve assicurare che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente o da un terzo.

E’ una regola che conosce delle eccezioni, nel senso che la fattura può essere sostituita da ricevute o scontrini fiscali o dallo strumento della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Ma soltanto in ipotesi tipizzate.

L’esclusione da qualsiasi forma di certificazione costituisce, poi, un’ulteriore deroga che non può prescindere da una precisa indicazione normativa.

Tale precisa indicazione normativa per i servizi di bike sharing manca, né l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un’indicazione di questo tipo possa essere individuata indirettamente nelle disposizioni normative (delle Leggi del 1991 e del 1995) richiamate dall’istante che rinviano a provvedimenti di attuazione che non contengono alcun riferimento ai servizi in questione.

Quindi, qualora il servizio di bike sharing, o altro servizio di locazione complesso di beni materiali con caratteristiche simili, non rientrasse nell’ambito delle operazioni previste all’articolo 22 del Decreto Iva, i relativi corrispettivi dovrebbero necessariamente essere certificati tramite fattura, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del cliente.

E’ possibile comunque ricorrere a forme di documentazione riepilogativa. Ad esempio, a seguito di specifici accordi con i clienti, possono essere previsti addebiti nel medesimo mese al raggiungimento di determinate soglie che potranno essere documentati con un’unica fattura da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento (momento rilevante ai fini dell’Iva). Legittime sono anche quelle soluzioni in cui gli abbonamenti, al momento del rilascio o successivamente, sono precaricati con determinate somme alle quali attingere per l’addebito dei vari importi. In questi casi, il momento rilevante ai fini dell’Iva risulta essere la ricarica.

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