L’imposta di bollo una tantum, applicata ai contratti di appalto, è valida per tutte le fasi di stipula contrattuale. Questa imposta, calcolata in conformità con le attuali normative, è comprensiva e si applica a tutti i contratti iniziati dopo il 1° luglio dell’anno scorso.
Per i contratti di appalto il cui processo è stato avviato dal 1° luglio 2023, è richiesto solo il pagamento del Bollo una tantum e nient’altro. In pratica, questo unico tributo, regolamentato dall’ultimo “Codice dei contratti pubblici” (Decreto legislativo n. 36/2023), sostituisce tutti i tributi precedentemente richiesti per le formalità connesse alla stipula dei contratti, come la registrazione. Questo è stato confermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 446 del 9 ottobre 2023.
La richiesta riguarda, in particolare, la registrazione dei contratti di appalto e se l’imposta di bollo precedentemente richiesta per la registrazione debba ancora essere applicata. Oltre a quella indicata nella tabella dell’Allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo citato. Il contribuente, consapevole dei tempi di entrata in vigore della nuova norma, pone questa domanda non per un caso specifico, ma per seguire una procedura corretta per i futuri contratti di appalto.
Bollo una tantum: la risposta dell’Agenzia delle Entrata
Dopo aver esaminato le normative di riferimento, l’Agenzia delle Entrate, fa riferimento alla relazione illustrativa del Decreto legislativo, che specifica che “le disposizioni […] semplificano le modalità di calcolo dell’imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici.” Inoltre, … “il pagamento dell’imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l’appaltatore ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642″.
L’Agenzia delle entrate ha anche emesso una circolare, n. 22/E del 28 luglio, che specifica che le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023 e che “il pagamento effettuato al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti relativi all’intera procedura […]. Per la fase successiva alla stipula del contratto, non sono previsti ulteriori pagamenti dell’imposta di bollo da parte dell’appaltatore”.
Modalità operative per il pagamento del bollo
Le modalità operative sono state definite da un provvedimento direttoriale del 28 giugno. Stabilisce che il nuovo bollo una tantum deve essere versato, al momento, in modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Ulteriori modalità di pagamento, come attraverso la piattaforma dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), potrebbero essere definite in futuro attraverso provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
Infine, l’Agenzia ha istituito codici tributo specifici per l’imposta di bollo dell’appaltatore con la risoluzione n. 37/2023. Nella circolare 22/E, si sottolinea che se il contratto è rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e viene registrato con la procedura telematica. L’imposta di bollo deve essere pagata tramite le modalità telematiche previste dalla procedura, insieme ad altri tributi, nella misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Il pagamento virtuale dell’imposta di bollo non è consentito.
Pertanto, per quanto riguarda la fase di registrazione, l’Agenzia conferma che non è richiesta alcuna ulteriore imposta di bollo oltre a quella pagata al momento della stipula del contratto. Secondo le modalità indicate nell’Allegato I.4 del Codice dei contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.