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11 Febbraio 2022
3 Minuti di lettura

Bonus Ambiente per edifici e terreni pubblici: al via l’attuazione.

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Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, è stata data attuazione alla misura del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate successivamente al 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi ed aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il Decreto è stato emanato su proposta del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il credito d’imposta è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto tale credito d’imposta devono essere effettuate a persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano oppure ad enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, con sede nel territorio italiano che non abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali oppure a soggetti titolari di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni dell’azienda e dal regime contabile adottato, ed alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate in denaro e spetta alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 20 % del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di redditi d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Affinché sia riconosciuto il credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari o circolari, carte di credito, di debito o prepagate.

Riguardo alla procedura di accesso al credito d’imposta, all’articolo 5 del Decreto è precisato che il Ministero della Transizione Ecologica, tramite un apposito portale web, pubblicherà tutte le informazioni riguardanti gli interventi finanziabili con un’erogazione liberale. Si tratta di un elenco continuamente aggiornato attraverso le segnalazioni delle Pubbliche Amministrazioni.

Chi è interessato ad effettuare un’erogazione liberale, dovrà contattare la Pubblica Amministrazione proprietaria del bene oggetto dell’intervento al fine di concordare l’importo ed i termini dell’erogazione liberale. Quindi, il soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale prenota il contributo, comunicando al Ministero della Transizione Ecologica l’importo dell’erogazione stessa ed i termini di effettuazione concordati con la Pubblica Amministrazione proprietaria del bene.

Nei dieci giorni successivi, il Ministero comunica l’ammissione al contributo, sotto forma di credito d’imposta, seguendo il criterio temporale della ricezione delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, il soggetto deve effettuare il versamento. Quindi, entro 30 giorni dall’avvenuto versamento, le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei beni oggetto degli interventi verificano il buon fine del pagamento e inseriscono nel portale del Ministero della Transizione Ecologica i dati dell’intervento finanziato, l’esatto importo dell’erogazione ed i dati identificativi dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione.

Il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, per poter utilizzare il credito d’imposta, dovrà accedere allo stesso portale del Ministero e scaricare un’apposita dichiarazione prodotta dal portale che attesta la donazione. Potrà dare o meno l’autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi dei due periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Per i soggetti titolari di redditi d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La prima quota annuale è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo all’acquisizione della dichiarazione rilasciata dal portale del Ministero, mentre le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata effettuata l’erogazione liberale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge per le stesse erogazioni.

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