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28 Luglio 2023
4 Minuti di lettura

Bonus “caro energia” rimborso “remissione in bonis”

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Il 19 Giugno 2023, è stata rilasciata la risoluzione n. 27/E che fornisce chiarezza sull’applicabilità della “remissione in bonis” del bonus caro energia, (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) in relazione alla mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. 176/2022. Questa comunicazione è necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023. I crediti d’imposta maturati dalle imprese classificate come “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore” per far fronte al caro energia.

Leggi anche: Senato: rinnovo sostegno al caro bollette.

La risoluzione conferma che l’adempimento richiesto alle imprese riguarda una formalità e non preclude la possibilità di accedere all’istituto di “remissione in bonis” per sanare l’omissione. Se la violazione della comunicazione non è stata riscontrata dal Fisco o non sono in corso attività di accertamento alle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, il credito d’imposta è recuperabile tramite “remissione in bonis”.

Recupero con remissione in bonis del bonus caro energia

Le circolari n. 13/2022 e n. 20/2022 hanno chiarito che il termine iniziale di fruizione del beneficio decorre dalla data di maturazione del credito, ossia dalla data in cui si verificano i presupposti previsti dalla disciplina agevolativa. Pertanto, l’utilizzo del credito può avvenire anche prima della conclusione del trimestre interessato.

La risoluzione precisa che l’omissione della comunicazione non invalida l’esistenza del credito d’imposta, ma ne impedisce solo l’utilizzo in compensazione se non avviene entro il 16 marzo 2023.

La comunicazione è un adempimento di natura “formale” e può essere sanata tramite “remissione in bonis”. Permette ai contribuenti in “buona fede” di recuperare i benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali. Subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altri adempimenti formali non eseguiti.

A patto che non siano state riscontrate violazioni o avviate attività di accertamento delle quali il contribuente sia stato informato ufficialmente.

Requisiti richiesti per il recupero del caro energia

Per regolarizzare la situazione, il contribuente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’agevolazione. Inviare la comunicazione mancante entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare una sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide.

È importante notare che i crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023. La “remissione in bonis” deve quindi essere effettuata prima di tale data e comunque prima della compensazione del credito.

Infine, se il modello F24 viene scartato a causa dell’omessa comunicazione o di eventuali incongruenze, ciò non preclude l’accesso al beneficio. Lo scarto si verifica solo a causa di un’anomalia rilevata nel sistema, ma non costituisce una violazione. Riguardo alle modalità di invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023. L’Agenzia annuncia la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà comunicata attraverso un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

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