Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 1° luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, sono stati definiti le modalità ed i criteri di attuazione del credito d’imposta previsto in favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.
Il credito d’imposta è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2021. Le risorse finanziarie che sono state destinate a tale misura, come indicato all’articolo 3 del Decreto Interministeriale, sono pari a tre milioni di Euro, con un limite massimo di spesa pari ad un milione di Euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
All’articolo 5 del Decreto è stabilito che l’agevolazione in questione è destinata ai soggetti che esercitano l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita Iva, che abbiano sostenuto tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 una o più spese tra quelle ammissibili. I soggetti beneficiari devono essere residenti o stabiliti nel territorio italiano.
Come stabilito all’articolo 6 del Decreto Interministeriale, inoltre, l’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta nella misura massima del 40 % delle spese sostenute ammissibili e con un limite massimo di agevolazione concedibile a ciascun beneficiario di 6.000 Euro.
Ma quali sono le spese ammissibili? Secondo quanto precisato all’articolo 7 del Decreto, sono da considerarsi spese ammissibili a tale agevolazione le spese relative:
- all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- all’acquisto di strumenti ed attrezzature professionali per la ristorazione;
- alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Non rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per imposte e tasse. L’importo dell’Iva è ammissibile soltanto se rappresenta per il beneficiario dell’agevolazione un costo effettivo non recuperabile.
Secondo quanto stabilito all’articolo 8 del Decreto, per fruire del credito d’imposta, i soggetti che possiedono i requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, per via telematica, attraverso una procedura informatica che è resa disponibile sul sito web istituzionale del Ministero stesso. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
E’ stabilito che, con un successivo Provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, saranno definiti le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in un modello F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (articolo 10 del Decreto Interministeriale). Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Dopo che è stato concesso, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e può essere utilizzato dal soggetto cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.