In data 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 27 sui Bonus Edilizi, fornendo spiegazioni in merito alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 11/2023, noto come il “Decreto Cessioni.” Questo decreto ha modificato l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, noto come il “Decreto Rilancio,” introducendo un divieto generale di utilizzo dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e da altri bonus edilizi, salvo alcune specifiche eccezioni.
Le principali novità normative sono le seguenti:
A partire dal 17 febbraio 2023, salvo le eccezioni specificamente indicate, i beneficiari del Superbonus e di altri bonus edilizi possono beneficiare solo della detrazione ripartita su più anni nella loro dichiarazione dei redditi. Non è più possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Questo decreto ha anche abrogato le disposizioni precedenti che permettevano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Riferito ad alcune tipologie di spese prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
La Circolare fornisce chiarimenti sulle situazioni in cui è ancora possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito. Queste opzioni rimangono disponibili per le seguenti spese:
- Spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus. Purché alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la Cila o siano stati adottati altri requisiti specifici.
- Relative spese ad altri bonus diversi dal Superbonus, a patto che alla data del 16 febbraio 2023 siano stati soddisfatti determinati requisiti.
Chiarimento circolare sui Bonus Edilizi e la cessione del credito
La Circolare chiarisce anche l’applicazione delle deroghe in caso di variazioni alla Cila o di interventi avviati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, limitando le condizioni richieste alle sole opere principali.
La Circolare espone il nuovo campo di responsabilità solidale del cessionario del credito e le situazioni in cui il cessionario non è responsabile per colpa grave. Per evitare la responsabilità, il cessionario deve dimostrare di aver acquisito il credito e di avere la documentazione richiesta.
Il Decreto Cessioni ha introdotto due nuove possibilità di remissione in bonis. La prima riguarda la mancata o ritardata presentazione dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico a partire dal 2022. La seconda si applica quando la comunicazione di opzione per la cessione o lo sconto in fattura non è stata presentata entro il 31 marzo 2023.
La Circolare fornisce dettagli su come effettuare il pagamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva per completare la remissione in bonis.
L’Agenzia delle Entrate fornisce inoltre spiegazioni sul divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Anche sulla possibilità per il cessionario del credito di suddividere l’importo in dieci rate annuali se non può utilizzare l’intero credito d’imposta acquisito in compensazione.