Il 29 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’acquisizione del bonus edilizio. Da parte degli acquirenti finali, concentrandosi sul caso specifico dei clienti di una holding che gestisce un “conto deposito”. La risposta, pubblicata con il numero 483/2023, conferma che è consentita l’acquisizione del bonus edilizio. Da parte dei sottoscrittori di un conto deposito che sono anche titolari di un “conto d’appoggio”, ovvero un conto corrente presso un’altra istituzione finanziaria.
Bonus edilizio: il caso specifico
Nel dettaglio, la banca capogruppo propone ai suoi clienti, tra i vari prodotti. Un conto deposito con funzionalità legate a un conto corrente bancario aperto in Italia e intestato allo stesso cliente (conto d’appoggio). Poiché i clienti non hanno la possibilità di aprire un conto corrente bancario presso la stessa banca. Il conto d’appoggio è necessariamente aperto presso un’altra istituzione finanziaria.
La banca capogruppo ha l’intenzione di effettuare operazioni di acquisto e successiva cessione dei crediti fiscali edilizi, e chiede conferma sulla possibilità che gli intestatari del conto deposito possano essere inclusi tra i soggetti che possono acquisire l’ultima cessione da parte di banche o gruppi bancari.
Definizione del conto corrente per il bonus edilizio
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la disciplina sui bonus edilizi e le modifiche apportate dal Decreto Rilancio e dalla legge di conversione, ha sottolineato che gli istituti finanziari possono effettuare ulteriori cessioni “esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”. La definizione di “conto corrente” è stata estesa per includere il rapporto derivante da un contratto di deposito.
La finalità di tali modifiche è stata quella di bilanciare la necessità di consentire la cessione di crediti legati ai bonus edilizi, pur riducendone il numero, con la preoccupazione di evitare o contrastare frodi fiscali.
L’Agenzia ritiene che nel caso specifico, in cui il sottoscrittore di un conto deposito è anche il titolare del conto d’appoggio presso un’altra istituzione finanziaria, sia possibile monitorare adeguatamente i flussi relativi alla cessione dei bonus tra il gruppo bancario e i clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto il conto deposito. Pertanto, la risposta dell’Agenzia conferma che tale scenario è ammissibile.