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8 Ottobre 2021
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Bonus idrico: ecco le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica.

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Il 27 settembre 2021 è stato approvato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari e sono stati definiti i criteri per l’ammissione al “bonus idrico” introdotto con la Legge di Bilancio per il 2021.

Si ricorda che il bonus in questione è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 Euro per ciascun beneficiario, in riferimento alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento idrico specificati nello stesso Decreto Ministeriale.

All’articolo 2 del Decreto, sono indicati i soggetti beneficiari del “bonus idrico”. Possono beneficiare di tale contributo le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale o di diritti personali di godimento registrati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e per interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

La domanda di accesso al bonus può essere presentata per un solo immobile e per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. I contitolari ed i titolari di diritti reali o personali di godimento devono allegare alla domanda una dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o al comproprietario della volontà di fruire del bonus.

All’articolo 3 del Decreto, sono specificate le spese sostenute che possono essere rimborsate in base al bonus. Sono ammissibili le spese per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a sei litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Sono ammissibili, altresì, le spese per la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo del flusso d’acqua con portata uguale o inferiore a sei litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o inferiore a nove litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi precedenti.

I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande di accesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Inoltre, il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva nel calcolo del valore ISEE.

Si tratta di una misura non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera ed installazione dei medesimi beni.

Per poter ottenere il bonus, sarà necessario presentare un’apposita istanza, registrandosi ad una piattaforma digitale accessibile dal sito web del Ministero della Transizioni Ecologica. L’accertamento dell’identità dei beneficiari potrà essere effettuata mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica.

All’articolo 5 del Decreto Ministeriale è precisato che l’Amministrazione responsabile dell’attuazione del Decreto medesimo è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale della società SOGEI per lo sviluppo e la gestione della piattaforma digitale e per le attività di verifica e controllo e della CONSAP per la gestione delle attività di liquidazione in esito alla comunicazione dell’esito positivo delle verifiche effettuate dalla società SOGEI.

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