Il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 ha introdotto il credito d’imposta per i canoni di locazione versati in relazione ad immobili ad uso non abitativo. Tra i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate con riferimento all’applicazione di tale credito d’imposta, ne esaminiamo uno in particolare, presentato da un contribuente che svolge l’attività di fotografo in Emilia Romagna.
L’istante già nel mese di novembre del 2019 aveva il proprio domicilio fiscale, nonché la propria sede operativa nella Regione Emilia Romagna. Durante questo mese, il Presidente della Regione aveva emanato un Decreto con il quale aveva dichiarato lo stato di crisi regionale in relazione agli intensi eventi meteorologici che avevano colpito il territorio regionale. Anche il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza, per poi estenderne gli effetti ai territori di diverse Regioni colpiti, appunto, dagli intensi ed eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre del 2019.
L’istante ha, altresì, ricordato che, con un’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del dicembre del 2019, erano stati nominati dei commissari delegati, tra i quali lo stesso Presidente della Regione Emilia Romagna, con il compito di predisporre un piano di interventi. Il piano in questione è stato approvato nel marzo del 2020. E’ stato, infine, emesso un Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel mese di aprile del 2020, nel quale si è dato atto che tutto il territorio della Regione era stato interessato da avversità atmosferiche a novembre del 2019.
Alla luce di tutte queste circostanze, l’istante ha richiesto se sia possibile applicare il credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per i canoni di locazione non abitativa, senza verificare il requisito del calo del fatturato. A tal proposito, si deve ricordare che la disciplina in materia prevede che il requisito della riduzione del fatturato non rilevi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nel caso di soggetti che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e di soggetti che, sin dalla data di insorgenza degli originari eventi calamitosi, abbiano avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da tali eventi calamitosi, i cui stati di emergenza siano stati ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Coronavirus (ossia alla data del 31 gennaio 2020).
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 367 del 24 maggio 2021, ha affermato che, se effettivamente il Comune in cui opera l’istante è incluso tra i Comuni colpiti dall’evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia stato ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza Coronavirus, il contribuente istante potrà fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione non abitativa, per il 2020, a prescindere dalla riduzione del fatturato, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti dalla disciplina in materia.