Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022, sono stati definiti le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 in riferimento alle spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche e muscolari, abbonamenti al trasposto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Tale credito d’imposta è stato riconosciuto alle persone fisiche che, contestualmente all’acquisto del veicolo, anche usato, con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 grammi al km, hanno consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla Legge di Bilancio per il 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 Euro.
Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2021, erano state già definite le modalità di accesso al bonus per la mobilità sostenibile.
Con il Provvedimento del 28 gennaio 2022, è stato approvato il modello da utilizzare per presentare l’istanza in questione, unitamente alle relative istruzioni.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Il periodo in cui è possibile inviare l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta va dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022. In questo stesso periodo è possibile inviare una nuova istanza che va a sostituire quella precedentemente trasmessa. Vale la regola per cui l’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte le istanze precedentemente inviate. Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, è possibile presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza.
Il limite di spesa complessivo per tale credito d’imposta è stato fissato a 5 milioni di Euro per l’anno 2020. Per rispettare tale limite, verrà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente. Si tratta di una percentuale ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (i 5 milioni di Euro per l’anno 2020) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Se l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulterà essere inferiore al limite di spesa complessivo, la percentuale sarà del 100 %.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Quindi, il beneficiario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2021 o per il 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando all’importo delle spese agevolabili indicate nell’ultima istanza validamente trasmessa la percentuale suddetta. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, il credito residuo potrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi per il 2022.