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12 Febbraio 2021

Bonus per locazioni non abitative: ok per l’attività secondaria di commercio al dettaglio over 5 milioni

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Alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Lo ha fatto nella Risposta n. 102 dell’11 febbraio 2021.

La società istante svolge un’attività imprenditoriale in via prevalente ed un’attività secondaria di commercio al dettaglio per lo svolgimento della quale ha in locazione una serie di unità immobiliari. I canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 sono stati regolarmente pagati.

Il quesito riguarda la possibilità per l’istante di beneficiare del credito d’imposta introdotto dal Decreto “Rilancio” per sostenere coloro che hanno versato canoni di locazione in riferimento ad immobili ad uso non abitativo, limitatamente all’attività secondaria di commercio al dettaglio.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta dell’11 febbraio 2021, ha richiamato la disposizione del Decreto “Rilancio” secondo la quale, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Riguardo al requisito del rispetto del limite dei ricavi o compensi di cinque milioni di Euro, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale limite deve essere verificato avendo riguardo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle specifiche regole di determinazione del reddito.

In sede di conversione del Decreto “Rilancio”, è stata, inoltre, introdotta la disposizione ulteriore (comma 3-bis dell’articolo 28) secondo la quale tale credito d’imposta può essere riconosciuto, rispettivamente nella misura del 20 % e del 10 %, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Ricordiamo che ai soggetti locatari che esercitano attività economica, il credito d’imposta in questione spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la società istante svolge l’attività secondaria di commercio al dettaglio, conseguendo annualmente quasi 10 milioni di Euro di fatturato. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta nella misura del 20 % dell’importo del canone mensile relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, versato nel 2020 per la locazione dei locali nei quali sono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio o dei locali nei quali vengono svolte contestualmente le attività di commercio al dettaglio e quelle di produzione.

La società istante non potrà, invece, beneficiare del credito d’imposta in questione con riferimento ai canoni versati per la locazione di immobili nei quali sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

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