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16 Dicembre 2022
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Bonus per prodotti energetici acquistati negli ultimi mesi del 2022: definiti modalità e termini di utilizzo e cessione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2022, sono state estese ai crediti d’imposta riconosciuti recentemente per l’acquisto di prodotti energetici le regole attuative previste dal Provvedimento del 30 giugno 2022 riguardo alla cessione ed alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante sostenute nel primo e secondo trimestre del 2022.

In particolare, il nuovo Provvedimento riguarda:

  • il credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti-ter”);
  • il credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato ad ottobre e novembre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti ter”);
  • il credito d’imposta in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti ter”);
  • il credito d’imposta in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti ter”);
  • il credito d’imposta previsto in favore delle imprese agricole e della pesca e che esercitano attività agromeccanica in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti ter”).

I primi quattro crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2023, mentre il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto del carburante da parte delle imprese che esercitano attività agricola e della pesca è utilizzabile in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Tali crediti d’imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione in modello F24, possono essere ceduti ad altri soggetti. Valgono le stesse regole che valgono per la cessione degli altri crediti d’imposta previsti in precedenza: il credito è cedibile soltanto per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate nei confronti di determinati soggetti qualificati (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, compagnie di assicurazione autorizzate ad operare in Italia); in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito; il credito d’imposta può essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ed entro gli stessi termini.

Per la cessione dei crediti d’imposta regolati dal Provvedimento del 6 dicembre 2022, valgono, però, dei termini differenti rispetto a quelli applicati agli altri crediti d’imposta. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023, nel caso in cui la cessione riguardi i crediti d’imposta destinati alle imprese energivore e non energivore, alle imprese a forte consumo di gas naturale ed alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, ed entro il 22 marzo 2023, nel caso di cessione del credito d’imposta previsto per le imprese che esercitano attività agricola e della pesca ed attività agromeccanica.

Inoltre, i cessionari dovranno utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 30 giugno 2023, per i primi quattro tipi di crediti d’imposta, ed entro il 31 marzo 2023 nel caso in cui il credito d’imposta ceduto sia quello destinato alle imprese agricole e della pesca e che esercitano attività agromeccanica.

Le ulteriori cessioni dei crediti d’imposta in favore dei soggetti qualificati dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini previsti per la comunicazione della cessione dei crediti.

Con il Provvedimento del 6 dicembre 2022, sono stati, altresì, approvate le nuove versioni del modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche di trasmissione.

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