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23 Settembre 2022
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Bonus pubblicità: no se intervengono terzi soggetti.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus riconosciuto per gli investimenti pubblicitari.

I chiarimenti arrivano in occasione della risposta ad un quesito presentato da una società a responsabilità limitata che opera come agenzia di pubblicità in grado di ideare, programmare e realizzare campagne pubblicitarie. La società fatturerebbe ai propri clienti i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche e sui giornali quotidiani e periodici e precedentemente acquistati dagli organi di informazione, fornendo anche altri servizi complementari.

Il contributo previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali dal Decreto Legge n. 50 del 2017 potrebbe essere applicato ai clienti finali della società istante anche se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione vengono forniti tramite l’agenzia di pubblicità e non direttamente dalle emittenti e dai giornali?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 421 del 12 agosto 2022, ha, in primo luogo, ricordato la disciplina contenuta nel Decreto Legge n. 50 del 2017 secondo la quale alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a seguito di istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’agevolazione è stata estesa agli investimenti effettuati fino al 2023.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione di tale credito d’imposta. Anche nel Decreto di attuazione è stato precisato che le imprese ed i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in questione in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 2018.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto emerge dalle norme istitutive dell’agevolazione e dalle disposizioni di attuazione, è che possono rientrare nell’ambito di applicazione della misura stessa soltanto gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali. Non possono, pertanto, essere considerate come agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione ed il pagamento di servizi resi da soggetti terzi.

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