Con un Decreto adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 23 agosto 2022, sono state disciplinate le modalità di erogazione del buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, previsto dal “Decreto Aiuti” del maggio del 2022.
La misura in questione è finanziata con un Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione finanziaria iniziale di 79 milioni di Euro per il 2022, che costituisce anche limite complessivo di spesa. Ricordiamo che il “Decreto Aiuti-bis” ha portato la dotazione di tale Fondo a 180 milioni di Euro.
Il buono è destinato alle persone fisiche che, nel 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro.
Il buono è pari al 100 % della spesa da sostenere ed è riconosciuto comunque nel limite massimo di 60 Euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, da effettuare entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
Si tratta di un buono personale ed utilizzabile una sola volta. Non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario, così come non rileva ai fini del computo del valore ISEE.
E’ precisato che resta in vigore la possibilità di portare in detrazione nella misura del 19 % la spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.
Riguardo alle modalità di presentazione della domanda per accedere a tale misura, all’articolo 3 del Decreto Interministeriale è stabilito che il soggetto interessato dovrà presentare istanza entro il 31 dicembre 2022, effettuando l’accesso e la registrazione sul portale web dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nell’istanza devono essere indicati l’importo del buono richiesto, tenendo conto della spesa prevista (l’importo non può comunque essere superiore a 60 Euro per ciascun beneficiario), ed il gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dall’elenco presente sul portale web.
Le istanze saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il buono sarà emesso tramite il portale stesso e sarà contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza. Il buono dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione.
Per l’utilizzo del buono, il soggetto beneficiario dovrà presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico il buono ottenuto dal portale ed il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà accedere al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e verificare che il buono presentato sia completo, temporalmente valido e che non sia stato già utilizzato. Qualora tali verifiche abbiano esito positivo, il gestore del servizio di trasporto pubblico non potrà rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento e dovrà, pertanto, rilasciare l’abbonamento e registrare sul portale del Ministero l’utilizzo del buono.
I gestori dei servizi di trasporto pubblico presenteranno, poi, bimestralmente, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite lo stesso portale web, la richiesta di rimborso dell’importo corrispondente ai buoni utilizzati. I rimborsi relativi ai buoni utilizzati entro il 31 dicembre 2022 potranno essere richiesti entro e non oltre il 28 febbraio 2023.