Con la Risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto a coloro che praticano lo sconto in favore dei beneficiari del cosiddetto “bonus vacanze”.
Ricordiamo, infatti, che il “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020 ha previsto un contributo in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 Euro, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in Italia dalle strutture turistico ricettive e dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il contributo è riconosciuto in diverse misure a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare ed è utilizzabile per l’80 % come sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore che fornisce i servizi, e per il restante 20 % come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
E’ ricordato, altresì, che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sono state definite le modalità di applicazione di tale contributo. In particolare, è previsto che:
- il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24;
- il modello F24 nel quale è utilizzato tale credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed il credito d’imposta utilizzato non può eccedere l’importo disponibile;
- in alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, il credito d’imposta può anche essere oggetto di cessione da parte dei fornitori, anche parzialmente, in favore di soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ed anche ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Pertanto, per consentire ai fornitori ed agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, è istituito il codice tributo: “6915” anche denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico – ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020”.
Il codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato il valore “2020”.
Il nuovo codice tributo è operativo dal 1° luglio 2020.