L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45 del 30 dicembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’applicazione delle nuove regole sul canone di abbonamento alla televisione introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.
Un intero paragrafo della Circolare è dedicato ai criteri da seguire per l’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili.
Il terzo paragrafo della Circolare, inoltre, riguarda le regole per la determinazione dell’importo del canone da addebitare in bolletta. In particolare, in base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate:
- l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è fissato, per il 2017, a 90 Euro;
- il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dalle imprese elettriche con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre;
- le imprese elettriche devono tenere conto dell’eventuale presentazione da parte dei titolari di utenze elettriche residenziali delle dichiarazioni sostitutive volte a superare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo o finalizzate alla comunicazione di un’altra utenza elettrica residenziale per la quale è versato il canone di abbonamento da parte di un componente del medesimo nucleo familiare;
- le imprese elettriche devono tenere conto dell’eventuale pagamento del canone tramite addebito sulla pensione o con modalità diverse dall’addebito nella fattura per l’energia elettrica e delle eventuali esenzioni.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è inserita un’apposita tabella nella quale sono precisati gli importi dovuti nel 2017 per il rinnovo degli abbonamenti o per i nuovi abbonamenti. In un’ulteriore tabella sono indicati gli importi delle rate di pagamento del canone per le utenze già attive e per le utenze di nuova attivazione. Inoltre, una tabella è dedicata ai casi particolari ed alle regole di determinazione degli importi del canone da applicare in tali casi.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni anche riguardo alle dichiarazioni sostitutive che possono essere presentate dai contribuenti. In particolare, nel caso in cui chi è titolare di un’utenza attiva alla data del 1° gennaio compili il quadro A della dichiarazione (riservato a chi intende dichiarare la non detenzione di un apparecchio televisivo):
- se la dichiarazione è presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento, il canone di abbonamento non è dovuto per l’intero anno di riferimento. Quindi, qualora la dichiarazione sostitutiva sia stata presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 31 gennaio 2017, il contribuente sarà esonerato dal pagamento del canone per l’intero anno 2017;
- se la dichiarazione è presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone di abbonamento è dovuto per il primo semestre, mentre non è dovuto per il secondo semestre dell’anno di riferimento;
- se la dichiarazione è presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il canone di abbonamento è dovuto per l’intero anno di riferimento, mentre non è dovuto per l’intero anno successivo.
Se, invece, il quadro A della dichiarazione sostitutiva è compilato da un soggetto titolare di un’utenza elettrica attivata successivamente al 1° gennaio:
- se la dichiarazione è presentata entro il primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza, il canone di abbonamento non è dovuto per l’intero anno di riferimento;
- se la dichiarazione è presentata senza rispettare il termine suddetto, ma comunque entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone di abbonamento è dovuto per il primo semestre, tenendo conto del mese di attivazione dell’utenza, mentre non è dovuto per il secondo semestre;
- se la dichiarazione è presentata senza rispettare il termine ordinario e nel periodo compreso tra il 1° luglio dell’anno di riferimento ed il 31 gennaio dell’anno successivo, il canone di abbonamento è dovuto per l’intero anno di riferimento, tenendo conto del mese di attivazione dell’utenza, mentre non è dovuto per l’intero anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l’eventuale revoca della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata determina l’addebito del canone in bolletta a partire dal mese di presentazione della dichiarazione di revoca.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo all’ipotesi di compilazione del quadro B della dichiarazione sostitutiva, ossia qualora il contribuente intenda comunicare la sussistenza di un’altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare sia già tenuto al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. Una dichiarazione di questo tipo esclude l’addebito del canone o interrompe l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione della dichiarazione.