Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, è stato approvato il modello da utilizzare per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione e sono state definite le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione medesima.
Ricordiamo, infatti, che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto una nuova disciplina in materia di canone di abbonamento alla televisione, prevedendo una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui il contribuente sia intestatario di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui ha la propria residenza anagrafica.
Tale presunzione può essere superata soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.
Il modello approvato con il Provvedimento può essere utilizzato dal titolare dell’utenza elettrica per effettuare:
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di nessun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di nessun componente della famiglia anagrafica ed in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31 dicembre 2015, una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento;
- la dichiarazione sostitutiva riguardo alla circostanza che il canone di abbonamento alla televisione non deve essere addebitato a nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.
Nel Provvedimento, è precisato che la dichiarazione sostitutiva può anche essere resa dall’erede della persona deceduta che è temporaneamente intestataria dell’utenza elettrica.
I primi due tipi di dichiarazione (di non detenzione di un apparecchio televisivo) devono essere presentati annualmente.
Il modello in questione è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e della Rai.
Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono:
- presentazione diretta da parte del contribuente o dell’erede mediante una specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con l’utilizzo delle credenziali per Fisconline ed Entratel;
- presentazione tramite gli incaricati abilitati alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi, appositamente delegati.
La dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari devono consegnare al dichiarante una copia della suddetta ricevuta. Devono, inoltre, conservare la dichiarazione sottoscritta in originale dal dichiarante, unitamente alla copia del suo documento d’identità ed alla delega alla trasmissione della dichiarazione.
L’obbligo di conservazione di tali documenti persiste per dieci anni.
Il modello può anche essere presentato, unitamente ad una copia del documento d’identità, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo dello Sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta della spedizione della raccomandata deve essere conservata per dieci anni ed esibita su richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni dei primi due tipi (dichiarazioni di non detenzione di apparecchio televisivo), in via transitoria:
- le dichiarazioni presentate a mezzo posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e per via telematica fino al 10 maggio 2016 hanno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016;
- le dichiarazioni presentate a mezzo posta dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016 e per via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 hanno effetto per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016;
- le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 hanno effetto per il canone dovuto per l’anno 2017.
Quando la disciplina troverà applicazione a regime:
- le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento ed a partire dal 1° luglio dell’anno precedente avranno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;
- le dichiarazioni presentate dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento avranno effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
I soggetti che attivano una nuova utenza elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale, potranno presentare le dichiarazioni di non detenzione di apparecchi televisivi entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto dalla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione ha effetto secondo le regole suddette.
In via temporanea, per le nuove utenze attivate nei primi tre mesi del 2016, le dichiarazioni sostitutive presentate a mezzo posta entro il 30 aprile 2016 e per via telematica entro il 10 maggio 2016 hanno effetto a partire dalla data di attivazione della fornitura di energia elettrica.
Le dichiarazioni sostitutive del terzo tipo (dichiarazioni riguardo al pagamento del canone da parte di altro familiare) hanno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno nel quale vengono presentate.
Le dichiarazioni sostitutive del quarto tipo (dichiarazioni di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza) hanno effetto per il canone dovuto dal mese in cui sono presentate.
Infine, nel Provvedimento è stato precisato che le dichiarazioni rese dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del Provvedimento medesimo sono valide soltanto se rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e se contengono tutti gli elementi presenti nel modello di dichiarazione approvato.