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12 Febbraio 2016

Canone Rai: la presunzione di possesso non riguarderà gli anni precedenti

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Il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, in una risposta scritta ad una interrogazione presentata presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il 10 febbraio 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare, in sede di risposta all’interrogazione suddetta, è stato affermato che la presunzione di possesso di apparecchi televisivi opererà soltanto a partire dal 2016 e non potrà essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti.

Sono comunque fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di Stabilità per il 2016.

Si ricorda che la nuova disciplina in materia prevede che chiunque detiene nel luogo nel quale ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone RAI e tale canone, a partire dal 1° luglio 2016, è addebitato automaticamente nella fattura relativa all’utenza elettrica. Quindi, si tratta di un sistema di riscossione fondato sulla presunzione che chi è intestatario di un’utenza elettrica presso il luogo di residenza anagrafica detiene anche un apparecchio televisivo.

E’ riconosciuta comunque la possibilità per il contribuente di vincere tale presunzione, presentando un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, con modalità che dovranno essere definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Viceministro ha ricordato che, per dare attuazione alla normativa in materia, dovrà essere emanato un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed inoltre, qualora successivamente all’emanazione di tale Decreto Ministeriale dovessero persistere dei dubbi, l’Agenzia delle Entrate interverrà a fornire chiarimenti con specifici documenti di prassi.

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