L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una nuova istanza di interpello riguardante il credito d’imposta per i canoni delle locazioni non abitative introdotto dal Decreto “Rilancio”.
A presentare l’istanza di interpello è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che ha preso in sublocazione un locale adibito ad ufficio per la propria sede legale. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta in questione anche per i canoni relativi alla sublocazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 68 del 20 ottobre 2020, ha ribadito quanto già chiarito in precedenza in una Circolare del 6 giugno 2020, ossia che rientrano nell’ambito di applicazione di tale credito d’imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione alle spese sostenute per canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale.
L’intento del legislatore è quello di estendere il beneficio a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.
Gli enti potranno ottenere il credito d’imposta anche nel caso in cui svolgano, accanto all’attività istituzionale, un’attività commerciale, sia pur non in modo prevalente o esclusivo. E’ importante evidenziare che comunque se l’attività commerciale determina ricavi per un ammontare superiore a cinque milioni di Euro, nel periodo d’imposta precedente, non potrà trovare applicazione il credito d’imposta.
Per gli enti non commerciali che svolgono in modo non esclusivo o prevalente un’attività commerciale, la soglia dei ricavi o compensi rilevante ai fini dell’applicabilità o meno del credito d’imposta dovrà essere determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Dovranno, pertanto, essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires, mentre saranno esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, così come saranno esclusi i ricavi delle attività direttamente connesse delle Onlus che non concorrono alla formazione del reddito rilevanti ai fini dell’Ires.
In caso di enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e, quindi, non titolari di partita Iva, il credito d’imposta in questione dovrà essere determinato sull’importo dell’affitto versato al lordo dell’Iva. In questo caso, infatti, l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone dovuto per l’affitto.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che il contratto di sublocazione dipende strettamente dal contratto di locazione principale ed ha, quindi, un carattere meramente derivato. Alla stretta connessione esistente tra il contratto di sublocazione ed il contratto di locazione dal punto di vista civilistico corrisponde l’applicabilità del medesimo regime fiscale ad entrambe le tipologie di contratti.
Quindi, deve ritenersi che rientri nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni delle locazioni non abitative anche il canone derivante da un contratto di sublocazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, come nel caso specifico sottoposto all’Agenzia delle Entrate dall’associazione sportiva istante.
E’ stato, inoltre, evidenziato che il contratto di sublocazione conserva pur sempre una sua autonoma rilevanza economica.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante potrà, pertanto, accedere al credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” con riferimento alle spese per canoni derivanti dal contratto di sublocazione e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa per l’accesso al beneficio.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che, sussistendo tutte le condizioni previste dalla normativa in materia, potrà beneficiare del credito d’imposta anche il conduttore principale. Ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, sarà necessario prendere in considerazione il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta.