NULL
Altre Novità
6 Febbraio 2015

Casa acquistata da un coniuge per effetto della comunione legale: si ha decadenza dai benefici “prima casa” se non effettua le necessarie dichiarazioni

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1988 del 4 febbraio 2015, ha ricordato che, per il godimento delle agevolazioni fiscali “prima casa”, occorre che l’acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune nel quale è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.

La circostanza che l’acquisto dell’immobile si attui per effetto del regime di comunione legale tra i coniugi, non costituisce eccezione a tale regola.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione con il quale era stata revocata, per la metà, l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, che era stata così riconosciuta nei confronti del solo coniuge, che aveva acquistato l’immobile in regime di comunione legale, presente al momento del rogito.

Entrambi i coniugi, infatti, avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni prescritte dalla normativa in materia. Eventuali omissioni avrebbero dovuto essere integrate mediante un atto redatto con le stesse formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza.

Articoli correlati
14 Marzo 2025
Richiesta del codice fiscale per neonati: nuovo servizio online per i neogenitori

Novità anche per la tessera sanitaria: ora è possibile visualizzarne una copia...

14 Marzo 2025
Software innovativi accanto ai Registratori Telematici

Un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate fornisce le linee guida e le...

14 Marzo 2025
Cs Anc: Proroga Cpb al 30 settembre un compromesso accettabile, per l’adesione però non si pensi ad un nuovo modello

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato stampa dell'Anc (Associazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto