Rendita catastale “Centrali eoliche”, escludendo la torre di sostegno dal calcolo, a partire dal 16 ottobre 2023, si superano le linee guida della precedente prassi che considerava la struttura di supporto come parte integrante delle costruzioni rilevanti per la determinazione del valore catastale. In conformità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica che la “torre eolica” di supporto deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, in virtù del suo rapporto strumentale con il processo produttivo. Di conseguenza, tale torre non influisce sulla determinazione della rendita catastale, conformemente all’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Precisazione sulle torri di sostegno delle centrali eoliche escluse nel computo
Si ritengono superate le direttive della circolare n. 27/2016, che includeva tali strutture tra le “costruzioni” rilevanti per la rendita, senza considerare la loro strumentalità al processo produttivo. Questa precisazione è fornita dalla circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’Agenzia invita gli Uffici a riesaminare le controversie in corso relative a questa materia, con la possibilità di abbandonarle.
Le nuove disposizioni derivano dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015), che stabilisce la determinazione della rendita catastale per gli immobili delle categorie catastali D ed E attraverso la stima diretta, considerando suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi. La legge esclude dalla stima i macchinari, congegni e attrezzature funzionali al processo produttivo.
La circolare n. 2/2016 conferma l’esclusione dalla stima catastale degli aerogeneratori e inverter per le centrali di produzione di energia, secondo quanto introdotto dalla legge di Bilancio 2016. Contrariamente, la circolare n. 27/2016 considerava le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche come “costruzioni” da includere nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
In risposta alle sentenze della Cassazione, l’Agenzia, con la circolare attuale, precisa che nelle centrali eoliche, l’intero complesso “rotore-navicella-torre” deve essere escluso dalla stima catastale, poiché rappresenta un’unica entità impiantistica funzionale alla produzione energetica. Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare eventuali controversie pendenti e, se basate su criteri diversi, ad abbandonare tali pretese. Le indicazioni contenute nelle circolari richiamate, ad eccezione di questa precisazione, rimangono invariate.