La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, emessa dall’Agenzia delle entrate, fornisce spiegazioni dettagliate sul trattamento fiscale di due concetti specifici: il coacervo “successorio” e il coacervo “donativo”, relativamente all’imposta sulle successioni e donazioni.
In merito al coacervo “successorio”, regolamentato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico sulle successioni e donazioni (Tus), l’Agenzia conferma che questo istituto non è più rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni. Questo perché, secondo la giurisprudenza recente, il coacervo “successorio” è considerato implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con il nuovo sistema di aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342/2000. Tale orientamento è stato confermato da diverse pronunce della Corte suprema.
Coacervo “donativo”, dall’articolo 57, comma 1
Per quanto riguarda il coacervo “donativo”, disciplinato dall’articolo 57, comma 1, del Tus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che continua ad avere validità ai fini dell’imposta di donazione. Tuttavia, si specifica che le donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 devono essere escluse dal coacervo “donativo”, poiché in quel periodo la normativa sull’imposta sulle successioni e donazioni era abrogata. Questa interpretazione segue l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, che ha confermato la validità del coacervo “donativo”, escludendo solo le donazioni effettuate in esenzione da imposta o durante il periodo in cui l’imposta non era in vigore.
In sintesi, la circolare dell’Agenzia delle entrate riflette la conformità con le interpretazioni consolidate della Corte di cassazione, sostenendo che il coacervo “successorio” non è più applicabile all’imposta sulle successioni, mentre il coacervo “donativo” continua a essere valido, a condizione che si escludano le donazioni specificate durante il periodo di abrogazione della normativa fiscale.