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23 Giugno 2023
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Codice tributo ZLS: zone logistiche semplificate

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Il 24 maggio 2023 è stato istituito il codice tributo “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” per consentire alle imprese insediate nelle Zone Logistiche Semplificate di fruire dei benefici fiscali previsti. Questa misura agevolativa è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018. Articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017. La risoluzione n. 25 del 24 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo.

Leggi anche: Disponibile il nuovo codice per le “trattative” relative a titoli rivalutati

Per usufruire del bonus, le imprese devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della comunicazione per richiedere il credito d’imposta sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 giugno 2022, mentre il modello F24 è stato approvato con provvedimento del 14 aprile 2017.

Ogni beneficiario può verificare l’importo dell’agevolazione fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Durante la compilazione del modello F24, il codice tributo sopracitato dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente debba effettuare un versamento dell’agevolazione, il codice tributo sarà inserito nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui sono stati sostenuti i costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli, basandosi sui modelli F24 ricevuti, per verificare che l’importo del credito non superi il limite massimo stabilito dai provvedimenti direttoriali citati.

Dalla risoluzione n. 25 del 24 maggio 2023

La legge del 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, prevede benefici fiscali e semplificazioni per le imprese operanti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), sia per quelle già esistenti che per quelle di nuova istituzione. Il comma 64 dello stesso articolo estende a tali imprese le agevolazioni previste all’articolo 5, commi 1 e 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti regionali in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, insieme agli articoli 2-bis, 3, 4 e 6 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Al fine di utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, si applicano le modalità di presentazione definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 6 giugno 2022, che prevedono l’uso del modello F24 approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 14 aprile 2017, con successive modifiche. Il credito può essere compensato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. Se si sceglie di non utilizzare i servizi telematici, l’operazione di versamento verrà rifiutata.

Ogni beneficiario può verificare l’importo del credito d’imposta compensabile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

È stato istituito il codice tributo “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS”. Durante la compilazione del modello F24, questo codice tributo sarà indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente debba effettuare un versamento dell’agevolazione, il codice tributo sarà inserito nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” sarà indicato l’anno in cui sono stati sostenuti i costi.

L’Agenzia delle Entrate verifica, durante l’elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi l’ammontare massimo fruibile, basandosi sui dati comunicati all’Agenzia stessa secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia. In caso contrario, il modello F24 verrà respinto.

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