A partire dal 22 luglio prossimo, sarà possibile utilizzare le nuove codifiche tributarie nel modello F24. Questi codici andranno inseriti nella sezione “Erario”, nella colonna dedicata agli “importi a debito versati”.
Codici pronti per il versamento tramite F24
La risoluzione n. 35, pubblicata l’11 luglio 2024, introduce i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in seguito a controlli fiscali, conciliazioni giudiziarie e la presentazione di richieste di ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, relative alla registrazione di atti. Questi cambiamenti si basano sull’estensione dell’uso del modello F24, sancita dal decreto del MEF dell’8 novembre 2011, per il versamento di vari tributi, compresa l’imposta di registro.
Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate, con diverse direttive (del 3 gennaio 2014, 9 luglio 2018, 27 gennaio 2020 e 27 novembre 2020), ha ampliato l’uso del modello F24 per il pagamento delle somme dovute in relazione a contratti di locazione e affitto, atti giudiziari richiesti dall’Agenzia, atti privati e pubblici, e scritture private autenticate previste dal Testo Unico Registro (TUR). Anche l’imposta sulle donazioni, se registrata presso gli uffici territoriali, rientra in questo sistema.
Versamenti F24 e avvisi di liquidazione i nuovi codici
Con le risoluzioni n. 14/E del 2014, n. 57/E del 2018, n. 9/E del 2020 e n. 76/E del 2020, erano già stati introdotti i codici tributo per il versamento spontaneo o per gli avvisi di liquidazione.
La risoluzione del giorno 11 luglio fornisce i codici da indicare nel modello F24 per le somme dovute in seguito a controlli, conciliazioni giudiziarie e richieste di ravvedimento/riliquidazione.
Le tabelle contenute nel documento semplificano l’utilizzo dei nuovi codici (prima colonna), affiancandoli ai codici equivalenti del modello F23 (terza colonna).
Le prime tabelle riportano i codici per le somme dovute
I codici vengono suddivisi in base a:
- Definizioni tramite pagamento o acquiescenza ex art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
- Definizioni delle sole sanzioni ex art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Accertamenti con adesione ex decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
- Conciliazioni giudiziarie ex decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Questi codici dovranno essere indicati nella sezione “Erario”, corrispondenti alle somme nella colonna “importi a debito versati”, insieme all’indicazione dell’anno di registrazione nel formato “AAAA”, e ai dati relativi all’atto emesso, come il “codice ufficio” e il “codice atto”.
Altri codici per ravvedimento e riliquidazione
La risoluzione include anche i codici per il versamento delle somme derivanti dalla presentazione di istanze di ravvedimento e riliquidazione dell’imposta. Anche qui, i codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con l’anno di riferimento e i dati dell’ufficio emittente.
Segue una tabella specifica per le somme dovute alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili, sempre a seguito di controlli, conciliazioni giudiziarie o ravvedimento.
Inoltre, per il codice tributo “A251”, l’ufficio competente si identifica indicando, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, il codice catastale corrispondente, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”. A supporto dei contribuenti, si fornisce una tabella riepilogativa dei codici catastali per ciascun Archivio notarile distrettuale.
Infine, per le spese di notifica, rimane in vigore il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, da utilizzare con il modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
I nuovi codici tributo saranno operativi a partire dal 22 luglio.