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6 Settembre 2024
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Nuove disposizioni sulle compensazioni: prime indicazioni operative

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Dal 1° luglio 2024, le modalità di compensazione dei crediti subiscono importanti modifiche. Sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, e la compensazione orizzontale sarà vietata per chi ha debiti scaduti superiori a 100.000 euro.

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, vengono fornite le prime istruzioni operative sulle nuove regole in tema di compensazioni dei crediti. Tali novità derivano dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94-98 della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2-3 del Dl n. 39/2024).

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° luglio 2024, riguardano due punti principali:

  1. Obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Da tale data, tutte le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare dovranno essere trasmesse solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, senza eccezioni, nemmeno per i pagamenti con saldo positivo.
  2. Divieto di compensazione orizzontale per debiti superiori a 100.000 euro: I contribuenti con debiti affidati agli agenti della riscossione superiori a tale importo non potranno utilizzare la compensazione orizzontale.

Servizi telematici dell’Agenzia per la compensazione crediti

Fino al 30 giugno 2024, le deleghe di pagamento con compensazione di crediti vengono trasmesse:

  • Solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia se il saldo è zero (F24 a saldo zero);
  • Attraverso gli intermediari convenzionati (banche, poste, ecc.) se il saldo è positivo (F24 a saldo positivo).

Dal 1° luglio 2024, anche i pagamenti con saldo positivo dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare intermediari convenzionati.

L’obiettivo di questa misura è duplice: ridurre i costi legati all’uso dei servizi degli intermediari e facilitare i controlli sulle compensazioni.

Debiti oltre i 100.000 euro e compensazione orizzontale

Le nuove norme, in vigore dal 1° luglio 2024, prevedono che chi ha debiti superiori a 100.000 euro non potrà utilizzare la compensazione orizzontale. Questo divieto riguarda tutti i debiti erariali iscritti a ruolo, comprese le somme affidate all’agente della riscossione per atti dell’Agenzia delle Entrate non pagati o non sospesi (giudizialmente o amministrativamente), non rateizzati o non definiti con la Rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi concorrono se sono passati 30 giorni dalla scadenza del pagamento.

Il divieto si applica ai crediti erariali e agevolativi, ma non ai crediti verso Inps e Inail. Tuttavia, non sarà possibile compensare in una stessa delega sia i crediti erariali soggetti al divieto, sia quelli Inps o Inail.

Se i debiti vengono estinti o ridotti sotto i 100.000 euro, torna la possibilità di utilizzare la compensazione. A tal fine, oltre al pagamento, rilevano anche la sospensione dei debiti in contenzioso e la concessione di piani di rateazione da parte dell’agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere le deleghe di pagamento per verificare il rispetto delle nuove regole.

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